Docenti di danza nei Licei coreutici: qual è il titolo di accesso corretto?

Di Lalla
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A cura di ASIDD, Associazione Siciliana Insegnanti di Danza Diplomati. A proposito di quanto scritto nell’articolo “Classi di concorso: richiesta salvaguardia docenti di tecnica della danza e laboratorio coreutico/coreografico in servizio presso i licei coreutici”, e di tutte le inesattezze in esso contenute vorremmo precisare una serie di evidenze che poi sono l’essenza di quanto legiferato ed inserito nella Legge di stabilità 2013 n.228 del 24 dicembre 2012.

A cura di ASIDD, Associazione Siciliana Insegnanti di Danza Diplomati. A proposito di quanto scritto nell’articolo “Classi di concorso: richiesta salvaguardia docenti di tecnica della danza e laboratorio coreutico/coreografico in servizio presso i licei coreutici”, e di tutte le inesattezze in esso contenute vorremmo precisare una serie di evidenze che poi sono l’essenza di quanto legiferato ed inserito nella Legge di stabilità 2013 n.228 del 24 dicembre 2012.

Anche noi lamentiamo l’assenza nella bozza di decreto sulle nuove classi di concorso di un chiaro riferimento per quanto riguarda la classe di concorso A02 ma essenzialmente dovuto alla totale dimenticanza che i diplomi di vecchio ordinamento (e al momento solo quelli ) ascrivibili ai percorsi formativi per gli insegnanti di danza erano abilitanti all’insegnamento (Legge n. 297 del 1958, O.M del 28 marzo 1985, Decreto Legislativo 16 aprile 1994, legge N.508 del 1999, Legge n. 268 2002).

Come per tutto il comparto AFAM i diplomi del vecchio ordinamento erano conclusivi di un percorso che quindi come già successo in ambito universitario dovevano arrivare necessariamente all’equipollenza (a tale riguardo vorremmo precisare che in ambito universitario e quindi riferendoci alla legge 509 del 1999 le equipollenze tra titoli del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali erano state portate ad equipollenza sin dal 2009 con il DECRETO 9 luglio 2009 – Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. (09A11795) (GU n. 233 del 7-10-2009).

Per quanto sopra noi, invece, riteniamo assolutamente improprio il metodo con cui sono stati selezionati i docenti nei nascenti licei coreutici in tutta Italia (o quasi ) in quanto la richiesta perentoria del possesso del diploma di secondo livello (peraltro ancora sperimentale e non messo ad ordinamento come già avvenuto per il nuovo diploma triennale entrato ad ordinamento con il Decreto Ministeriale 25 giugno 2010 n. 109) ha estromesso tutti i docenti in possesso dei titoli di vecchio ordinamento creando una disparità di trattamento che non trova precedenti in nessun’altra parte della pubblica amministrazione!

Chi l’ha detto che i diplomi di II livello rilasciati dall’Accademia Nazionale di Danza sono gli unici abilitanti all’insegnamento? Dove sarebbe scritto? Certamente non sul decreto di attivazione del corso (Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.93).

Vorremmo riportare qui di seguito un passo di quanto si leggeva su tutti i bandi di concorso dei vari licei coreutici a proposito della richiesta del titolo: “Gli aspiranti devono possedere, entro la data di scadenza del presente concorso, i seguenti requisiti:
a. Diploma di II livello rilasciato dall’Accademia Nazionale di Danza (indirizzo classico) e riconosciuto a livello europeo – legge n. 148 del 21 luglio 2002 – per le discipline coreutiche;
b. Eventuali titoli artistici e culturali (esperienze nell’ambito della danza e presso accademie, conservato-ri, teatri e istituzioni scolastiche o universitarie);
c. Eventuali titoli di servizio.”

Alcuni nostri soci hanno fatto ricorso sia al bando che alla esclusione dalle graduatorie e la avvocatura dello stato ha portato come argomentazione all’esclusione la seguente affermazione: “Il possesso del titolo accademico di II livello è motivato dal fatto che esso è abilitante all’insegnamento della danza in base al decreto legislativo n. 227 del 2005 ( secondo quanto previsto, peraltro, dall’art. 5 della legge n. 53 del 28 marzo 2003”). Ma è necessario sapere, anche, che tale decreto è stato abrogato integralmente (insieme all’art. 5 della legge n. 53 del 28 marzo 2003) dalla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, Legge finanziaria 2008 – Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2007, Suppl. Ordinario n. 285, art. 2 comma 416.

Quanto detto per ribadire un concetto: Il Decreto 10 settembre 2010 , n. 249. Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ha riproposto una nuova versione per quanto riguarda la formazione iniziale degli insegnanti con la strutturazione ed istituzione dei TFA che saranno il percorso formativo per i nuovi insegnanti con accesso per concorso. A questo punto vorremmo sapere a quale titolo abilitante si fa riferimento? Se non ai diplomi di vecchio ordinamento!

Nel caso in cui, poi, un titolare di diploma di vecchio ordinamento ha voluto intraprendere il percorso di nuovo ordinamento l’ha fatto con la consapevolezza che non v’era nessuna evidenza legislativa che metteva il soggetto in una situazione di “privilegio” con il possesso del futuro diploma!

Ed inoltre crediamo che l’aver tentato di farne una “casta privilegiata” era un espediente che non avrebbe fatto molta strada (tenuto conto che l’AND non è che un piccolo satellite della più ampia galassia dell’Alta Formazione ovvero Conservatori, Accademie di belle arti ecc ). Se poi vogliamo parlare di “pionieri” è il caso di citare tutti quegli intraprendenti che sin dagli anni ’50 hanno creduto nella istituzione AND, che hanno lasciato le loro città per trasferirsi a Roma per raggiungere un ideale con un grande impegno sia psicologico che economico e che dopo anni ed anni di duro lavoro e di competizioni al limite del surreale si sono visti negare quanto da loro posseduto! E qui ci fermiamo nella nostra disamina consapevoli che sarebbe opportuno ritornare ad una veduta unitaria di intenti e non continuare a distruggere quanto sin qui costruito in più di 50 anni di sacrifici.

Il Presidente Prof.ssa Emma Prioli

Classi di concorso: richiesta salvaguardia docenti di tecnica della danza e laboratorio coreutico/coreografico in servizio presso i licei coreutici

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