Docente che sostituisce dirigente: retribuzione e ruolo

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Qual è il ruolo e la retribuzione del docente incaricato a sostituire il dirigente Scolastico per più di 15 giorni? A determinare la retribuzione è l’art.69 del CCNL Scuola del 4/8/2005.

Qual è il ruolo e la retribuzione del docente incaricato a sostituire il dirigente Scolastico per più di 15 giorni? A determinare la retribuzione è l’art.69 del CCNL Scuola del 4/8/2005.

A esplicare il ruolo di tali docenti e la retribuzione spettante una scheda messa a disposizione da FLC Cgil.

Indennità di funzione superiore

L’indennità di funzione superiore è rideterminata dal MEF che la comunica al MIUR con i rinnovi dei contratti di docenti e dirigenti, viene poi liquidata dalle Ragionerie Territoriali.

Retribuzione: è pari al differenziale dei livelli di inquadramento de dirigenti e quelli del docente.




A causa della spending review la possibilità di conferire incarichi di funzione superiore ai docenti è stata annullata, i dirigenti scolastici, quindi, non possono affidare incarichi di funzioni superiori ad altri docenti o al Vicario in caso di assenza poiché il Miur sostiene che non ci sono coperture finanziaria per sopperire a tali spese se non attingendo al Fondo di Istituto. In caso di assenza prolungata del docente, quindi, si deve ricorrere alle reggenze.

A tal proposito la FLC GIL consiglia ai docenti che hanno svolto, o svolgono tuttora funzioni superiori dietro incarico formale, la rivendicazione della retribuzione spettante come previsto dal contratto nazionale di lavoro.

Indennità di reggenza

E’ l’emolumento che spetta al dirigente scolastico che assume la reggenza di una scuola. Tale indennità è liquidata dalle Ragionerie Territoriali mensilmente.

Il dirigente che assume la reggenza di una scuola ha diritto a due voci di retribuzione : il 50% dell’indennità di funzioni superiori, l’altro 50% spetta al vicario della scuola,  e  l’integrazione della retribuzione di risultato (in relazione alla fascia di complessità della scuola in reggenza) pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione.

Il Miur però ha stabilito che al vicario della scuola non va alcuna retribuzione aggiuntiva poiché è già retribuito il dirigente.

La FLC Cgil ritiene sbagliata l’interpretazione del MIUR che non considera il carico di lavoro che il vicario di una scuola data in reggenza deve svolgere. Il sindacato consiglia ai vicari delle scuole in reggenza di ricorrere ai decreti ingiuntivi per pretendere la quota di indennità di reggenza loro negata.

Per i Dsga che assumono la reggenza di due una normo-dimensionata e una sottodimensionata o di due scuole sottodimensionate, c’è il diritto, quindi, indennità di reggenza e a quella di direzione a 50%.

Per le scuole sottodimensionate nelle quali non può essere assegnato un posto di Dsga in via esclusiva, viene riconosciuta una indennità mensile fissa per 12 mensilità che dopo la sottoscrizione dell’accordo contrattuale definitivo del 10 novembre 2014 e dopo la sequenza contrattuale dell’Aran ammonta a 214 euro mensili.

 

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