Docente “assenteista” assunta dalla Sicilia in provincia del Nord e difficoltà supplenze. Come possono tutelarsi i genitori

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Un genitore rappresentante di una classe prima della primaria statale, con lettera firmata, ci chiede come potersi tutelare dalle numerose assenze della maestra di italiano che, dopo aver accettato il ruolo, è stata presente solo per 4 settimane.

Un genitore rappresentante di una classe prima della primaria statale, con lettera firmata, ci chiede come potersi tutelare dalle numerose assenze della maestra di italiano che, dopo aver accettato il ruolo, è stata presente solo per 4 settimane.

Il genitore afferma "la maestra risiede in Sicilia e dall'inizio della scuola è stata presente per solo 4 settimane… poi tra congedo parentale e malattia non da visibilità sul suo ritorno, risultato non riescono a nominare una supplente e i bimbi sono quotidianamente smistati in classi dalla prima alla quinta"

Quali sono le azioni che i genitori possono mettere in atto per ottenere per i figli il diritto allo studio?

A nostro parere additare l'assenteismo della maestra alla mancata garanzia di diritto allo studio per i figli non è corretto. Nè è corretto, sia nei confronti della maestra, che nei confronti del sistema in generale, se tale giustificazione è stata fornita dalla segreteria o dalla Presidenza.

La maestra infatti sta esercitando un proprio diritto, sul quale sia la segreteria che i medici che certificano l'eventuale malattia hanno il dovere di vigilare, con precise responsabilità.

Pertanto, per quanto possa apparire "esecrabile" dal punto di vista professionale il comportamento della maestra, non ci sembra ci sia nulla di illecito dal punto di vista legale nella sua condotta.

Sarebbe invece da capire, e questo è il compito dei genitori, il motivo per cui il supplente non viene nominato tempestivamente.

Il supplente infatti può essere nominato per assenze dai due giorni in sù, pertanto a meno che la docente non richieda giorno per giorno di assentarsi da scuola, la segreteria ricevuta la richiesta di congedo parentale o la certificazione di malattia, deve prontamente attivarsi per la sostituzione. E ancora, con l'ingresso a scuola dei docenti assunti nella fase C per il potenziamento, il Miur ha autorizzato il loro utilizzo anche per la copertura del primo giorno di assenza dei docenti.

Non ha importanza il fatto che i periodi magari sono brevi, l'importante è che sia un periodo che in base alla normativa può essere coperto da supplenza. Altrimenti è la segreteria scolastica e dunque la scuola ad essere inadempiente.

Il rischio potrebbe essere quello di avere più supplenti, poichè se l'assenza della titolare è discontinua, la segreteria deve ogni volta scorrere la graduatoria a caccia della docente libera. Ma possiamo assicurare che vi sono tantissime docenti che sanno svolgere bene il proprio lavoro e che sanno adattarsi alle situazioni anche più difficili. Certo non possiamo avallare la scelta della scuola di smistare gli alunni in altre classi (modalità fuori normativa, che mette a rischo anche la sicurezza degli alunni ), piuttosto che applicare quanto la normativa detta. Per la corretta applicazione potete fare affidamento anche ai sindacalisti del territorio.

Pertanto invitiamo i genitori a richiedere la nomina del supplente, anche diverso per periodi diversi di assenza, poichè la normativa consente di farlo. Non trinceriamoci dietro "l'insegnante assenteista".

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