Diplomati magistrale inseriti in GaE con riserva: possono avere supplenze? A decidere sarà l’Avvocatura dello Stato

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L'Usr Toscana chiede all'Avvocatura dello Stato come comportarsi rispetto alle ordinanze cautelari che inseriscono i diplomati magistrale con titolo acquisito entro l'a.s. 2001/02 con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento.

L'Usr Toscana chiede all'Avvocatura dello Stato come comportarsi rispetto alle ordinanze cautelari che inseriscono i diplomati magistrale con titolo acquisito entro l'a.s. 2001/02 con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento.

Fermo restando che coloro che abbiano ottenuto un provvedimento cautelare favorevole nell'ambito di un contenzioso ancora pendente, come ricordato dal Miur non ultimo nell'avviso del 6 ottobre 2015, devono essere inseriti in graduatoria “con riserva”, il quadro normativo e giurisprudenziale allo stato delineatosi in materia, ha fatto sorgere dubbi interpretativi in merito agli effetti che da tale inserimento con riserva debbano scaturire.

Alcuni Uffici di Ambito Territoriale ritengono di dover interpretare che ogni ordinanza cautelare volta all'inserimento – in via cautelare e, dunque con riserva sino all'esito del giudizio – dei cosiddetti “diplomati magistrali” comporti la stipula di un contratto di lavoro, seppur sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito del contenzioso pendente.

E in questo senso si sono comportati nelle convocazioni finora avvenute da Graduatorie ad esaurimento.

Tuttavia – si chiede l'Usr Toscana – seppur possano essere comprese le considerazioni poste alla base di una siffatta interpretazione, anche con riguardo al possibile consolidamento di un tale orientamento da parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, nonché in relazione ad un giudizio prognostico in merito all'esito del contenzioso, non sembra, al contempo, poter essere revocata in dubbio la legittimità della diversa interpretazione, assunta da numerosi Uffici Territoriali, secondo cui, in difetto di specifica individuale ed espressa statuizione sul punto, deve continuare a trovare applicazione il succitato disposto dell'art. 6 comma 6 del D.M. 235/14 in base al quale, come visto, l'inserimento in graduatoria con riserva non consente all'interessato di stipulare contratti individuali di lavoro.

A quanto consta, invero, la disposizione in parola non è stata oggetto di annullamento da parte del Giudice Amministrativo e, pertanto, risultando tutt'ora vigente nell'ordinamento giuridico, in difetto di una specifica statuizione che ne limiti o ne escluda gli effetti, appare corretto darvi applicazione.

La questione sopra tratteggiata mostra, peraltro, profili di non trascurabile complessità, anche riguardo alle possibili problematiche da essa scaturenti.

L'ufficio Scolastico chiede pertanto all'Avvocatura dello Stato di esprimere il proprio motivato parere in merito alla corretta applicazione delle pronunce cautelari di cui trattasi alla luce del quadro normativo in materia.

La circolare

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