Diplomati magistrale in GaE. Che valore ha la riserva, chi è il giudice competente. Avv. Miceli: basterebbe atto di saggezza per estendere pronuncia CDS

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A colloquio con l'Avv. Walter Miceli del Foro di Palermo sulla delicata e complessa vicenda dell'inserimento dei diplomati magistrale entro a.s. 2001/02 in Graduatoria ad esaurimento. Il Miur non intende estendere erga omnes la pronuncia del Consiglio di Stato e nel frattempo i tribunali emettono giudizi contrastanti.

A colloquio con l'Avv. Walter Miceli del Foro di Palermo sulla delicata e complessa vicenda dell'inserimento dei diplomati magistrale entro a.s. 2001/02 in Graduatoria ad esaurimento. Il Miur non intende estendere erga omnes la pronuncia del Consiglio di Stato e nel frattempo i tribunali emettono giudizi contrastanti.

D. Dopo l'inserimento dei diplomati magistrali nella II fascia delle graduatorie di istituto, proseguono i ricorsi per richiedere l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Ricorsi che non per tutti hanno lo stesso esito. Qual è la situazione attuale? 

R. Il Consiglio di Stato ha ripetutamente accolto i ricorsi presentati da migliaia di diplomati magistrali. Invece, davanti al Giudice del lavoro, la situazione è più complessa: alcuni Tribunali hanno accolto i ricorsi, altri li hanno rigettati e altri ancora hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR. Occorre, però, notare che, laddove vi sono stati esiti negativi, i provvedimenti sono stati reclamati e i ricorrenti hanno spesso ottenuto l'inserimento in graduatoria: ciò è avvenuto, per esempio, a Salerno, a Napoli e a Grosseto.

D. Recentemente il CdS ha stabilito la fondatezza dell'inserimento in Graduatoria ad esaurimento, ma il Miur continua a considerare validi solo i pronunciamenti dei giudici. A suo giudizio da cosa deriva tale interpretazione? 

R. La risposta è semplice: sull'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali il MIUR ha giocato una brutta partita e l'ha persa. Succede. Il problema, adesso, è ammettere la sconfitta. Il Ministero guidato dalla prof.ssa Giannini, però, su questo aspetto, non ha cambiato verso rispetto ai suoi predecessori: oggi come allora (si pensi in proposito alla nota questione pettine-coda) il MIUR continua a mostrare una preoccupante ritrosia ad accettare e a eseguire le pronunce giurisdizionali ad esso sfavorevoli. Questa allergia al principio di legalità costringe i ricorrenti (migliaia in tutta Italia) ad ulteriori e defatiganti iniziative giudiziarie. Ma è del tutto ovvio che se il MIUR non accetterà la sconfitta i ricorsi continueranno anche in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie. Per evitare il caos perenne basterebbe un atto di saggezza: estendere l'efficacia della pronuncia del Consiglio di Stato a tutti i docenti che si trovano nella medesima condizione dei ricorrenti.

D. Inserimento in Graduatoria ad esaurimento con riserva in seguito ad istanza cautelare. I docenti hanno titolo a supplenze conferite da GaE o I fascia GI? Che valore ha la riserva? 

R. Anche su questo argomento l'interpretazione del MIUR non è corretta. L'inserimento nella graduatoria con riserva in seguito a una ordinanza emessa nella fase cautelare, infatti, deve essere inteso nel senso che tale inserimento potrebbe venir meno se il ricorso, quando sarà deciso definitivamente con sentenza, dovesse essere rigettato. Non invece, come sostenuto dal Ministero, nel senso che l'iscrizione "con riserva", ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisce il conseguimento di quest'ultima. Se così fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare).

D. Si è venuta a determinare molta confusione su chi sia il Giudice competente a decidere per questa tipologia di ricorsi. Cosa consiglia? 

R. La confusione è frutto di orientamenti giurisprudenziali profondamente divergenti. Oggi (ma non possiamo sapere cosa accadrà domani) l'approdo di questo dibattito sembra questo: occorre agire innanzi al Giudice Amministrativo nel termine di 60 giorni quando l'oggetto del ricorso consiste nell'annullamento delle regole generali e astratte di formazione delle graduatorie. Quando, invece, oggetto del contendere è la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, la giurisdizione è del Giudice del Lavoro. Inoltre, e senza alcun dubbio, devono essere sempre decise dallo stesso Giudice del Lavoro tutte le conseguenti questioni relative al diritto all'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato degli insegnanti.

L'avviso Miur del 6 ottobre 2015: inserimento in Graduatorie ad esaurimento non vale erga omnes

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