Diploma magistrale. Da quando decorre il termine per il diritto all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento

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Lo spiega il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone su un ricorso dei diplomati magistrali conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Lo spiega il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone su un ricorso dei diplomati magistrali conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Estrapoliamo della sentenza emanata il 2 settembre 2015, su ricorso curato dagli Avv. Santi Delia e Michele Bonetti "L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006 – spiega il Giudice Dr.ssa Maria Paola Costa – con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei «DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE».

La normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie. La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di NUOVI abilitati nella terza fascia della graduatoria. LE RICORRENTI” [anche l'odierna ricorrente] “NON SONO NUOVI ABILITATI IN QUANTO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE E' AVVENUTO PER TUTTE” [ed anche per Antonietta Rimpatriato] “ENTRO L'A.S. 2001/2002.

Tale convincimento appare suffragato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 1973/2015 nella quale viene valorizzata la circostanza che i diplomati magistrali «… al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali» "

Non può nemmeno parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. Le ricorrenti” “pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto”.

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