Decreto su falsa attestazione presenza in servizio e licenziamento: il CdS esprime parere favorevole

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Il 16 marzo u.s. il Consiglio di Stato ha emesso parere favorevole con osservazioni, come apprendiamo dal Quotidiano della Pubblica Amministrazione, riguardo allo schema di decreto legislativo sulle responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti. 

Il 16 marzo u.s. il Consiglio di Stato ha emesso parere favorevole con osservazioni, come apprendiamo dal Quotidiano della Pubblica Amministrazione, riguardo allo schema di decreto legislativo sulle responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti. 

Detto decreto  legislativo apporta delle modifiche all'articolo 55- quater del D.L.vo n. 165/01, ai sensi dell'articolo 17 commma 1 lettera s) della legge 124/2015 sul licenziamento disciplinare,al fine accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il suddetto decreto, oggetto del parere del CdS, modificando il detto articolo 55:
 

  • amplia le casistiche di falsa attestazione della presenza in servizio, anche attraverso l'ausilio di terzi, che sono ugualmente responsabili della condotta fraudolenta;
  • introduce un procedimento disciplinare accelerato nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”;
  • introduce la sospensione cautelare (che deve essere comminata dalla struttura del responsabile della struttura) dal servizio entro 48 ore, senza stipendio, nel caso in cui la violazione sia accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza,  e un conseguente procedimento disciplinare (per l'eventuale licenziamento) accelerato;
  • introduce il reato di danno di immagine per la PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo;
  • rende passibile di licenziamento il dirigente che ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza.

Le novità sopra elencate hanno ottenuto, come suddetto, il parere favorevole del CdS, seppure con delle osservazioni.

Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, necessario introdurre precisi termini procedimentali riguardo alla contestazione dell’addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, che  devono essere compatibili con il termine di conclusione del procedimento e allo stesso tali da assicurare il diritto di difesa; suggerisce, inoltre, una riflessione riguardo all’introduzione della sanzione disciplinare del licenziamento per i dirigenti e i responsabili di servizio, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto la condotta omissiva del dirigente, cui la norma si riferisce, è una condotta successiva e diversa rispetto all’illecito posto in essere dal dipendente.

 

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