Decreto D’Alia. Provvedimenti su scuola saranno scorporati. Pubblichiamo bozza originale. Sì a sostegno, forte rischio per “Quota 96” e docenti inidonei. Stretta a scuole non statali

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red – Problemi anche per provvedimento legato al concorso per diventare Dirigenti. Ok a cattedre di sostegno trasformate in organico di diritto. Il tutto rimandato a fine agosto. Nel testo originale anche stretta per formazione classi nelle scuole non statali, abolizione limite minimo 400/600 alunni per dimensionamento scuola. Tutto l’articolato originale che riguarda la scuola

red – Problemi anche per provvedimento legato al concorso per diventare Dirigenti. Ok a cattedre di sostegno trasformate in organico di diritto. Il tutto rimandato a fine agosto. Nel testo originale anche stretta per formazione classi nelle scuole non statali, abolizione limite minimo 400/600 alunni per dimensionamento scuola. Tutto l’articolato originale che riguarda la scuola

La scuola e la questione dei precari per il pubblico impiego seguiranno un iter diverso, scorporato dal Decreto D’Alia che in questi giorni è stato oggetto di analisi da parte della nostra redazione.

La notizia conferma quanto già sostenuto tramite le nostre pagine circa le problematiche che i provvedimenti voluti dal Ministro Carrozza avessero pesato nei ritardi dell’avvio del provvedimento.

La richiesta della Carrozza è di 400milioni, forse troppo per uno stanziamento in così breve tempo. Quindi il provvedimento sarà scorporato e i tecnici del Ministero saranno costretti ad un tour de force per riformulare il tutto.

Conferme arrivano soltanto per la trasformazione delle cattedre di sostegno dell’organico di fatto in organico di diritto

In forse, misure per il pensionamento di chi ha i requisiti preriforma Fornero, i "Quota96"; soluzione per i docenti inidonei

Per quanto riguarda la questione legata alle dirigenze vuote a causa dei contenziosi, pare che le misure che consentiranno le reggenze riguarderanno soltanto la Lombardia. Dubbi giuridici hanno suggerito maggiore prudenza.

I provvedimenti previsti dal Decreto D’Alia che riguardano la scuola

  • Misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico (Incarichi di presidenza temporanei per limitare o eliminare il ricorso alle reggenze)
  • Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione
  • Norme in materia di parità scolastica
  • Disposizioni in materia di prevenzione incendi nelle scuole
  • Dimensionamento delle scuole (eliminazione “sottodimensionamento” scuole attraverso abolizione limite minimo 400/600 alunni)
  • Docenti di sostegno (trasformazione di tutte le cattedre in organico di diritto)
  • Personale docente inidoneo (eliminazione norma della vergogna)
  • Pensionamento del personale scolastico (quota 96)
  • Formazione del personale docente
  • Accelerazione delle procedure in materia di edilizia scolastica
  • Scuola per l’Europa di Parma

CAPO III
Norme in materia di istruzione

Art.17
Misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico

1. Al fine di consentire l’avvio del regolare anno scolastico, in deroga all’articolo 1-sexies, comma  1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo

2005, n. 43, possono essere conferiti incarichi di presidenza per il solo anno scolastico 2013-2014 ai seguenti soggetti:

a) soggetti non in quiescenza risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1° gennaio 2011, ma che non hanno frequentato il corso di formazione o che pur avendolo frequentato non hanno comunque completato la procedura concorsuale;

b) soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 o la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006;

c) soggetti che hanno ottenuto l’annullamento degli atti del concorso bandito nella regione Lombardia ai sensi del DDG del 13 luglio 2011 e ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti disponibili dell’area V.

2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell’avente diritto. All’incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all’80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l’indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Art.18
Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione

1. Per le necessità di cui all’articolo 2 comma 4-undevicies lettera c) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014.

2. All’articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da “, provinciale” sino a “interregionale.” sono sostituite da “e provinciale.”. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall’anno 2014.

3. All’onere derivante dal comma 1, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall’anno 2014, si provvede a valere sulle economie recate dal comma 2.

Art.19
Norme in materia di parità scolastica

1. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.

2. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione di residenza. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio
indicato nella domanda medesima. L’esito dell’esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.”.

Art.20
Disposizioni in materia di prevenzione incendi nelle scuole

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell’Interno, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’attuazione.

Art.21
Dimensionamento delle scuole

1. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: “5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 183/2011.”.

Art. 22
Docenti di sostegno

Il primo periodo dell’art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.244 è sostituito dal seguente “ La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2013-2015, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2015/2016, di una consistenza organica pari al 100 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”

Art. 23
Personale docente inidoneo

1. All’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

Art. 24
Pensionamento del personale scolastico

1. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le prole: “ad applicarsi” sono inserite le seguenti: “al personale della scuola che matura i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012”.

Art. 25
Formazione del personale docente

1. Per l’anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per la formazione del personale scolastico con particolare riferimento ai temi della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente deduzione, nell’esercizio finanziario 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 26
Accelerazione delle procedure in materia di edilizia scolastica

1. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, fino al 31 dicembre 2014 i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le attività inerenti alla costruzione di nuovi edifici scolastici e alla messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di quelli esistenti, operano in qualità di commissari governativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le disposizioni di legge e regolamento alle quali i commissari governativi possono derogare.

Art. 27
Scuola per l’Europa di Parma

1. La Scuola per l’Europa di Parma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

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