DDL Scuola. Vincitori concorso 2012: definire il numero esatto degli aventi diritto al ruolo e modificare parti testo

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Un gruppo di vincitori del concorso 2012 individua, nella bozza del DDL, alcune criticità che potrebbero essere migliorate con la presentazione di alcuni emendamenti.

Un gruppo di vincitori del concorso 2012 individua, nella bozza del DDL, alcune criticità che potrebbero essere migliorate con la presentazione di alcuni emendamenti.

inviato da Gruppo Facebook "Vincitori senza cattedra" (1954 membri) – I vincitori del concorso a cattedra indetto con DDG n.82 del 24 settembre 2012, ancora ingiustamente in attesa di essere assunti, confidano che il DDL che verrà discusso in questi mesi garantisca finalmente, nella sua forma definitiva, la loro immissione in ruolo, nel pieno rispetto di tutti i diritti già maturati dagli stessi.

Importante sottolineare che il suddetto concorso, contrariamente a quanto avvenuto in passato, non mirava a produrre folte ed annose graduatorie di merito, bensì a selezionare un numero preciso e contenuto di vincitori da immettere in ruolo in tempi e modi definiti senza possibilità di equivoco. Questo sulla base di una disponibilità di posti, effettiva ed accertata, destinata a ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

I vincitori pertanto hanno già maturato il diritto all’immissione, il ritardo subito sui tempi di assunzione definiti nel bando è già lesivo e penalizzante, e risulterebbe oltremodo ingiusto prolungarne l’attesa o vederne modificate anche le disposizioni relative alle modalità di immissione.

L’attenta lettura del testo del DDL scuola presentato pochi giorni fa in Cdm ha permesso loro di individuare dei punti critici, o quantomeno poco chiari, che appaiono irricevibili e che pertanto necessiterebbero di riflessione e adeguato dibattimento, riassunti qui di seguito:

Art.8, comma 10: il DDL dovrebbe stabilire in maniera inequivocabile che le graduatorie di merito del concorso 2012 perdono efficacia ai fini dell’assunzione solo previo accertamento dell’immissione in ruolo di tutti i
vincitori in esse presenti, il diritto dei quali non decade se non e fino all’atto dell’assunzione. Disposizioni diverse da questa, come quella contenuta nell’articolo in questione, paiono ancora più inspiegabili se si considera che
alcune delle suddette graduatorie sono in vigore da appena un anno

Art. 6, comma 3: in merito alla distribuzione dei posti in organico ai docenti, si ritiene che questa operazione debba seguire criteri non discrezionali, legati alle facoltà decisionali dei Dirigenti Scolastici (DS). Il punteggio maturato e la derivante posizione in graduatoria sono già la risultante di una procedura di selezione e valutazione che attesta la professionalità e le competenze del docente, il quale, in forza di questo, è legittimato a esercitare la facoltà di scelta dell’istituzione scolastica a cui essere assegnato secondo criteri oggettivi, giusti e trasparenti.

Art. 7, comma 2: il conferimento di incarichi triennali ai docenti su proposta dei DS negherebbe agli alunni e agli studenti quella continuità didattica a cui hanno diritto per il loro successo formativo, e ai docenti quella continuità di vita che è uno dei primi fattori che contribuisce al loro rendimento professionale.

Art.8, comma 3: i vincitori presenti in graduatorie di merito e contemporaneamente iscritti in graduatorie ad esaurimento (GaE), secondo questo articolo, sarebbero chiamati a scegliere il canale per il quale essere trattati ai fini dell’immissione, pur potendo vantare il diritto all’assunzione da entrambi. Questo vanificherebbe l’impegno e il merito di chi, già presente in GaE, ha affrontato con successo un ulteriore concorso, maturando in questo modo un doppio diritto all’assunzione. La cosa è ancor meno comprensibile se si considera che la scelta dovrebbe essere effettuata preventivamente, e cioè all’atto di produzione della domanda di assunzione, in assenza quindi di un quadro definito e definitivo della disponibilità di posti.

Art.8, comma 7: non si comprende perché, stabilito un plafond di immissioni da effettuare (il cui numero, tra le altre cose, non compare nel testo del DDL attualmente circolante), i posti residuati a seguito di rinunce all’assunzione debbano andare persi e non riassegnati a docenti che eventualmente non dovessero aver trovato collocazione nelle precedenti fasi di nomina.

Art.8, comma 9: il personale di ruolo non può essere escluso dalle nuove assunzioni per ragioni di semplice opportunità, permanendo il suo diritto all’assunzione nel caso in cui sia a pieno titolo inserito in graduatorie utili
ai fini dell’immissione in ruolo. Inaccettabile sarebbe la condizione in cui verrebbe a trovarsi chi, avendo nel 2012 affrontato con successo un concorso e risultando vincitore in due o più graduatorie di merito diverse, vedrebbe vanificati i suoi sforzi e negato il suo diritto di poter accedere a due o più ruoli distinti.

Art.8, comma 5: si nega ai vincitori che ne hanno pieno diritto la facoltà di scegliere su quale tipo di posto o cattedra essere immesso in ruolo, stabilendo a priori in che ordine debba essere effettuata l’immissione, negando, di fatto, ogni possibilità di scelta. In questi casi, chi figura come vincitore in più graduatorie di merito o su più tipologie di posto deve ricevere tante proposte di immissione quante sono quelle per le quali ha maturato un diritto
e, sulla base di queste, esercitare la scelta (questo è ancor più valido se si considera che il concorso in questione non conferiva l’abilitazione all’atto del suo superamento, ma solo all’atto dell’immissione in ruolo).

Art.8, comma 4c: si stabilisce che i vincitori di un concorso regionale (che ha visto già i primi di loro entrare in ruolo in regione, in conformità con quanto disposto nel bando), eventualmente residuati dalle fasi di collocazione
precedenti, debbano rientrare in una graduatoria nazionale, costringendoli di fatto alla mobilità, se si considera che, in base al testo del DDL, le graduatorie in cui sono inseriti verrebbero contestualmente annullate. Diverso
sarebbe, se in deroga al bando, si proponesse la mobilità come opzione volontaria, mantenendo valide le graduatorie di merito per chi non potesse propendere per questa possibilità. Per di più, si parla di assunzioni nel limite dei posti eventualmente rimasti nell’organico nazionale, prospettando ancora una volta la possibilità che il diritto al ruolo dei vincitori possa non solo non essere riconosciuto subito ma essere soppresso per sempre.

Un’altra questione che merita massima attenzione è la definizione del numero preciso dei vincitori aventi diritto al ruolo e la loro individuazione puntuale, dal momento che il bando in questione prevede che vengano coperti per scorrimento tutti i posti messi a concorso. A tal fine, è importante evidenziare che sono da considerarsi vincitori tutti i candidati che, a seguito di rinunce, rientrano nel numero di posti prestabilito.

I vincitori si augurano che queste segnalazioni possano offrire spunti per proporre emendamenti al DDL, allo scopo di migliorarlo e per trovare rappresentanza alle loro istanze, istanze che, si è certi, risulteranno condivisibili a chiunque abbia a cuore la qualità del sistema scuola tutto.

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