Contratto per scrutini ed esami ai supplenti fino al termine delle lezioni che non rientrano nell’art. 37: i docenti ci segnalano la discrezionalità dei Dirigenti

Di Lalla
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di Paolo Pizzo – Giungono in redazione diverse segnalazioni di supplenti temporanei con contratto fino al termine delle lezioni ma che non rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007 ai quali i Dirigenti, accampando le scuse più comuni (mancano i soldi ecc.), non confermano il contratto per gli scrutini finali ed eventuali esami (se diversi da quelli di maturità).

di Paolo Pizzo – Giungono in redazione diverse segnalazioni di supplenti temporanei con contratto fino al termine delle lezioni ma che non rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007 ai quali i Dirigenti, accampando le scuse più comuni (mancano i soldi ecc.), non confermano il contratto per gli scrutini finali ed eventuali esami (se diversi da quelli di maturità).

Giova ricordare ai Dirigenti che la nota ministeriale n. 5400 del 30 maggio 2013 afferma chiaramente:

“Con riferimento alla materia di cui all’oggetto si conferma, per l’anno scolastico 2012/2013, la validità delle istruzioni impartite con nota 5986 del 17 giugno 2010. Ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA, i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d’istituto nei casi di effettive necessità ,comunque non oltre il 30 giugno.”

La nota del 17 giugno 2010 non fa altro che richiamare quella del 17 giugno 2009 che è quindi la nota principale a cui Dirigenti e docenti devono fare riferimento:

Tale nota precisa:

“Le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI CUI AL SOPRACCITATO ART.37 – SI TROVI IN SERVIZIO AL TERMINE DELLE LEZIONI, DOVRÀ ESSERE DISPOSTO non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione MA BENSÌ UNO SPECIFICO CONTRATTO che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale”.

Pertanto, la differenza contrattuale (proroga o solo “giorni necessari”) è tra il supplente che rientra nell’art. 37 e il supplente che non vi rientra, ma il dato di partenza è che comunque entrambi i supplenti hanno diritto alla partecipazione degli scrutini e degli esami: RILEVA SOLO IL FATTO CHE ENTRAMBI ABBIANO UN CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Chiediamo quindi ai Dirigenti di porre molta attenzione a quel “dovrà essere disposto” (non “potrà” essere disposto) contenuto nella nota del 17 giugno 2009 che non lascia spazio alla discrezionalità del capo di istituto il quale deve solo prendere atto del contratto stipulato a suo tempo al supplente fino al termine delle lezioni e in virtù di questo dovrà predisporre un ulteriore contratto che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle attività di scrutinio e valutazione finale.

Il Dirigente non potrà accampare scuse di nessun genere come quella di fare riferimento ad un ipotetico danno all’erario che si verrebbe a creare se il supplente con contratto fino al termine delle lezioni (ma che non rientra nell’art. 37) avesse dei contratti per i giorni necessari allo svolgimento degli scrutini e degli esami.

Pertanto, la nota del Ministero è chiarissima: ANCHE ai supplenti che non rientrano nell’art. 37 ma che hanno un contratto fino al termine delle lezioni spetta un ulteriore contratto per gli scrutini e per eventuali esami. Non c’è quindi possibilità per il Dirigente di sostituire tali supplenti per gli scrutini o eventuali esami con docenti già presenti nell’istituto.

Invitiamo quindi i docenti a rivolgersi alle OO.SS. ed eventualmente porre in diffida i Dirigenti, con relativa segnalazione all’UST di competenza, qualora non dovessero avere una conferma del contratto per gli scrutini e per eventuali esami.

Supplenze fino al termine delle lezioni: proroga dei contratti per scrutini ed esami per l’intero periodo o solo per i giorni di impegno

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