Contrattazione integrativa di scuola: Lucca, confermata l’inapplicabilità della legge “brunetta”

Di Lalla
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A cura di FLC CGIL, CISL Scuola, Cobas scuola di Lucca – È antisindacale rifiutarsi di contrattare su tutte le materie previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

A cura di FLC CGIL, CISL Scuola, Cobas scuola di Lucca – È antisindacale rifiutarsi di contrattare su tutte le materie previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Tribunale di Lucca ha rigettato l’opposizione del Miur al decreto del Giudice del Lavoro che il 14 luglio 2011 aveva accolto il ricorso per comportamento antisindacale del dirigente scolastico di un Istituto comprensivo della provincia di Lucca presentato da Cobas scuola, FLC CGIL e CISL Scuola.

Il dirigente scolastico si era rifiutato di contrattare sulle materie previste dal vigente CCNL ritenendole di sua esclusiva prerogativa in applicazione del decreto Brunetta. Il GdL aveva ritenuto applicabile ai CCNL il decreto solo dalla “tornata successiva a quella in corso”; ma, essendo il rinnovo del CCNL “prioritario, dal punto di vista non solo temporale, ma anche logico giuridico” rispetto al rinnovo dei contratti integrativi, fin quando non verrà rinnovato il CCNL il decreto è inapplicabile anche ai contratti integrativi. Tale priorità è ribadita d’altronde dallo stesso decreto che demanda al CCNL la “determinazione degli ambiti di intervento .. della contrattazione integrativa”. Infine, siccome l’art. 9 c. 17 del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha bloccato sino alla fine del 2012 la contrattazione collettiva, anche l’applicazione della Brunetta ai contratti integrativi – concludeva il Giudice Nannipieri – è rinviata al rinnovo del CCNL, che nel frattempo è slittata al 2014!

Il Miur aveva presentato opposizione, ma la dott.ssa Matelli con pronuncia definitiva del 7 febbraio 2013 ha confermato il decreto e dichiarato “l’antisindacalità del comportamento del dirigente scolastico … omissis … consistente nel rifiuto in sede di contrattazione integrativa di istituto di trattare con le RSU le materie di cui all’art. 6 lett. h), i) e m) del CCNL Scuola 2006-2009 o comunque su tutte le materie demandate alla contrattazione di istituto dal vigente CCNL 2006-2009 ".

La sentenza è di particolare importanza perché conferma l’inapplicabilità della Brunetta alla contrattazione integrativa anche dopo il decreto correttivo n. 141/2011 e la spending review del 2012. D’altronde si era già espresso in questo senso il GdL di Nuoro nel settembre del 2011.

Ricordiamo che il decreto Brunetta sottrae materie alla contrattazione, aumentando il potere discrezionale dei dirigenti, dando loro il potere di decidere anche in assenza di contratto, di erogare i compensi solo se valuteranno positivamente l’attività dei lavoratori..: verrebbero in questo modo a mutare i rapporti di forza all’interno delle scuole e degli uffici con una forte gerarchizzazione e competizione individuale tra i lavoratori.

Alla luce della sentenza di Lucca e di quelle precedenti di Bologna, Nuoro, Trieste, Torino, Oristano, Treviso, Napoli .. invitiamo dirigenti scolastici e RSU a rispettare integralmente il vigente CCNL nella contrattazione integrativa 2012-2013.

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