Congedo parentale: i primi 30 gg. devono essere riconosciuti al 100% se fruiti entro gli 8 anni del bambino

Di Lalla
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di Paolo Pizzo – I primi 30 gg. di congedo parentale fino agli 8 anni del bambino: l’USR Umbria esce allo scoperto. Ci dà ragione ma non è possibile dipendere sempre dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

di Paolo Pizzo – I primi 30 gg. di congedo parentale fino agli 8 anni del bambino: l’USR Umbria esce allo scoperto. Ci dà ragione ma non è possibile dipendere sempre dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Ci siamo occupati spesso di maternità e paternità nella scuola con numerosi articoli in home page e altrettante risposte nella rubrica di consulenza. 
Uno degli argomenti più trattati negli ultimi mesi è stato sicuramente quello del congedo parentale e della relativa retribuzione, soprattutto per ciò che riguarda i primi 30 gg. se fruiti dopo il terzo anno del bambino.

Richiamiamo a tal proposito cosa prevede il CCNL del Comparto Scuola. l’art. 12 comma 4 chiarisce che:

“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001[congedo parentale non superiore a sei mesi ], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero”.

Mentre quindi l’art. 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, il Contratto Scuola (su “indicazione” dell’art. 1 comma 2 del T.U. 151/2001) deroga tale norma in melius e prevede che i primi 30 giorni, fruiti fino agli 8 anni del bambino, siano retribuiti al 100%.

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La Suprema Corte di Cassazione – sesta sezione civile – con ordinanza n. 3606 e del 7 marzo 2012 ha affermato che allorché i CCNL prevedano un trattamento economico più favorevole per i primi mesi di congedo parentale detto trattamento più favorevole (retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale) spetti anche se il bambino ha superato i tre anni.

Dello stesso tenore la sentenza del Tribunale di Sassari  n. 1424/11 3 gennaio 2012 che ha riconosciuto ad una docente il diritto alla retribuzione intera del congedo, se fruito per la prima volta dopo i 3 anni del bambino.

Pertanto, senza bisogno di appellarci alle sentenze sopra citate ma applicando "semplicemente" il Contratto,  risulta chiaro che i primi 30 gg. di congedo devono essere riconosciuti al 100% se fruiti entro gli 8 anni del bambino senza il vincolo dei 3 anni (tali gg. sono utili a tutti gli effetti compresa la tredicesima mensilità).

Pertanto, il giudice di Sassari e la Suprema Corte non hanno fatto altro che leggere ciò che è indicato nel Contratto e affermare che va applicato (il primo quello della Scuola; il secondo quello del comparto Ministeri).
Sulla materia è finalmente intervenuto un USR ( non sia mai lo faccia il Ministero…) che, non potendosi sottrarre ai numerosi quesiti ricevuti sull’argomento, è pervenuto alle nostre stesse conclusioni (sottolineando però che sono ben supportate dalle sentenze in questione) ma ha posto un limite: quello della Ragioneria dello Stato.

La conclusione infatti dell’USR è: "Rimane, dunque, il dubbio sull’interpretazione che della materia viene offerta dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, che dovrà vistare il relativo decreto."

Noi piuttosto ci chiediamo: perché l’art 12/4 del CCNL/2007 non è stato mai rispettato (risultando peraltro molto chiaro) e perché sia il Ministero che la Ragioneria Territoriale dello Stato ne hanno fatto per tutti questi anni una materia propria sottraendola di fatto a quella contrattuale con grave danno economico per i dipendenti della scuola?

Sarebbe quindi arrivato il momento di applicare semplicemente la norma senza alcuna interpretazione univoca della materia da parte di nessuno, tanto meno da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Altrimenti, e lo dico molto sinceramente, tanto vale che al prossimo rinnovo del Contratto tale art. 12/4 venga modificato inserendo il limite dei 30 gg retribuiti entro i 3 anni del bambino.

Congedo parentale al 100% entro i primi otto anni di vita. Parere USR Umbria

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