Congedo maternità obbligatorio: quando va oltre i 5 mesi?

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Con la circolare 69 del 28 aprile 2016 l’INPS ricorda che, nel caso il partoo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunto, i giorni di anticipo vanno aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro successiva al parto, anche quando la somma dei due periodi superi i 5 mesi.

Con la circolare 69 del 28 aprile 2016 l’INPS ricorda che, nel caso il partoo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunto, i giorni di anticipo vanno aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro successiva al parto, anche quando la somma dei due periodi superi i 5 mesi.

Le recenti novità introdotte dal decreto conciliazione vita lavoro numero 80 del 2015, hanno avuto bisogno di una circolare di chiarimento da parte dell’INPS per quanto riguarda i parti prematuri in cui in bambino nasce anche 2 mesi prima della data presunta del parto, e quindi prima dell’inizio del congedo obbligatorio di maternità.

La durata massima del congedo di maternità, in questi casi, non si ancora al limite dei 5 mesi poichè il bambino, nato prematuro, ha necessità di presenza e cure costanti da parte della madre.




La normativa previgente prevedeva per le donne che anticipavano il parto di più di due mesi un congedo di maternità di 5 mesi a partire dal giorno successivo al parto. La novità consiste, invece nel sommare tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro e la data presunta del parto ai 3 mesi  di congedo obbligatorio post partum raggiungendo a volte una durata complessiva maggiore a quella prevista di 5 mesi.

L’INPS nell circolare porta due esempi a scopo esemplificativo:

Esempio 1 (parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum)

Data parto: 30/6/2015

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum, nella fattispecie dall’1/7/2015 al 19/7/2015).

Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.

Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Esempio 2 (parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum)

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum)

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 31/7/2015 al 31/12/2015

Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall’1/8/2015 al 20/9/2015).
Rimane fermo che la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

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