Congedo per dottorato, chiarimenti dal ministero

Di Lalla
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red – Circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011 su problematiche connesse al dottorato di ricerca.

red – Circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011 su problematiche connesse al dottorato di ricerca.

I punti analizzati

  •  Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

Il congedo straordinario è fruibile per la durata del corso. Non si ritiene possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, neanche per per la preparazione e discussione della tesi, per la quale però il personale interessato potrà richiedere l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola.

  • Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Applicabilità dell’art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

  • Congedo al personale con nomina a tempo determinato

Ricordando che si intende come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, ad essi devono essere applicate le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca, precisando che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

  • Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

L’ultimo periodo del comma 57, art. 52 della legge 448/2001 prevede che “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.

I termine “amministrazione pubblica” deve essere riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell’ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).

  • Dottorati e ricercatori Universitari

Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nel caso del docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca e abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n 448/2001, e ancora per nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari

  • Limiti all’autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione.
Inoltre si richiama l’attenzione sull’espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano
solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.

La circolare mette in evidenza anche alcuni punti chiave della problematica:

1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
4. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999.

La circolare

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