Congedi maternità e paternità: le novità

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Scheda FLC CGIL sui congedi per maternità e paternità: principali innovazioni e aspetti problematici.

Scheda FLC CGIL sui congedi per maternità e paternità: principali innovazioni e aspetti problematici.

Per il congedo obbligatorio non ci sono novità. Viene ribadito il diritto a fruire del periodo previsto di 5 mesi (3+2 o 1+4) sia in caso di parto prematuro che in caso di ricoverso del neonato in una struttura sanitaria. In questo caso il congedo obbligatorio decorre dall'ingresso del figlio in famiglia. Nessuna modifica al trattamento retributivo.

Ci sono invece delle novità per il congedo parentale (sia per la madre che per il padre)

Il periodo spettante è stato elevato da 8 a 12 anni (data in cui il figlio compie 12 annni), confermando massimo 6 mesi ciascuno per entrambi i genitori, per un massimo di 10 mesi complessivi. Il periodo di 6 mesi è elevabile a 7 per il padre, nel caso di fruizione continuativa dello stesso per almeno 3 mesi continuativi (in questo caso il totale complessivo può arrivare a 11 mesi).

E' stata introdotta la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale, oltre che su base mensile o giornaliera, anche su base oraria.

Aspetti problematici

Il congedo parentale ad ore per il personale della scuola, soprattutto per gli insegnanti, potrebbe essere di difficile realizzazione, dato che bisognerebbe concordare un calcolo della base oraria giornaliera. E dunque, nonostante la novità sia già in vigore, essa non risulta applicabile per la scuola.

La FLC CGIL sottolinea "In assenza di contrattazione (come nella scuola, ad oggi), la giornata di congedo parentale si “dovrebbe” determinare prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento per il calcolo dell'indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto. L'introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso. Pertanto il congedo parentale, fino a quando il contratto non ne regolerà le modalità di computo, è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria."

La scheda FLC CGIL

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