Concorso scuola docenti: è consentito l’accesso agli atti anche degli altri candidati

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Anche se la Corte Costituzionale ha definito come una selezione blanda quella relativa al concorso scuola, tanto blanda pare non essere, visto anche il numero importante di non ammessi.

Anche se la Corte Costituzionale ha definito come una selezione blanda quella relativa al concorso scuola, tanto blanda pare non essere, visto anche il numero importante di non ammessi.

Come è noto è diritto di chi ha partecipato al concorso di chiedere con urgenza sia la visione che l'estrazione di determinati atti per verificare se sussistono o meno le condizioni eventuali per ricorrere presso il TAR.

Di norma si chiedono tutti gli elaborati scritti realizzati dall'istante che sono stati sottoposti a valutazione da parte della Commissione, di venire a conoscenza delle procedure di valutazione adottate, dei criteri e delle modalità. Ma può essere anche utile esercitare un raffronto con alcune prove di altri partecipanti al concorso.

A tal proposito si segnalano vari pronunciamenti. Per esempio vi è stato un parere  deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 25 novembre 2003 ove si afferma quanto ora segue: "Il concorrente, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale, egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione degli elaborati dei concorrenti risultati idonei alla prova orale ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui medesimi.

Poiché l'istanza è stata presentata prima della conclusione della procedura selettiva, in particolare dopo la comunicazione dell'idoneità allo svolgimento delle prove orali, l'amministrazione ha limitato la modalità dell'esercizio del diritto in esame alla sola visione.

Tuttavia qualora dalla motivazione dell'istanza di accesso ovvero a seguito della conoscenza dei documenti, emerga che la copia delle prove è necessaria ai fini di una tutela effettiva, quale ad es. quella giurisdizionale, l'amministrazione dovrà consentire anche l'estrazione di copia degli elaborati; in tale ultimo caso l'accesso in forma integrale dovrà essere rilasciato nella fase della dichiarazione di inidoneità alle prove orali essendo già in questo momento definitivamente compromessa la posizione del concorrente.  In alcune pronunce il Consiglio di Stato ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n.5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n.1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti. Ancora è stato ritenuto che i candidati di una procedura concorsuale sono titolari del diritto di acceso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione di tutela di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica (C.d.S. sez. V, 27 dicembre 2001, n.6399). Si ricorda ancora la nota sentenza dell'Adunanza Plenaria secondo la quale l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando quest'ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui è necessario alla difesa di quell'interesse ( C.d. S. Ad. Plen. 4 febbraio 1997, n.5).

 La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha inoltre limitato l'accesso ad un numero limitato di elaborati, individuati in base a criteri di ragionevolezza, in quanto” il numero elevato di documenti richiesti può procurare grave nocumento allo svolgimento delle attività demandate all'Amministrazione”.

Così come buona parte della Giurisprudenza Amministrativa è orientata ad affermare che in un concorso pubblico essendo una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione, è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti ” (TAR Lazio, Roma, 08.07.2008 n. 6450; TAR Campania, Napoli, sez. V, 10.03.2005 n. 1688; 10.10.2002 n. 6256; C.d.S., sez. IV, 13.01.1995, n. 5; 31.10.1997, n. 1249). Con riferimento a tali atti, “destinati per loro natura al confronto con quelli di altri candidati, in un contesto di competizione concorsuale”, è “da escludere in radice la sussistenza di una particolare esigenza di riservatezza… Tali atti una volta acquisiti dalla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti, che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio relativo all'istanza di accesso agli stessi” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 10.03.2005 n. 1688; 10.10.2002 n. 6256; TAR Emilia Romagna, Parma, 24.05.2001 n. 274)"

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