Concorso docenti 2016. Valutazione titoli, novità e conferme: 0, 70 per servizio, servizio su classi concorso dell’ambito disciplinare, 5 punti percorsi selettivi

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 Il MIUR ha pubblicato ieri i bandi per il concorso docenti 2016: uno per la scuola prima e dell'infanzia, uno per la scuola secondaria e uno per il sostegno, pubblicando i relativi decreti concernenti la tabella di valutazione titoli, le prove e i programmi, il riconoscimento titoli L2 e gli Ambiti disciplinari, come da noi riportato in: "Concorso scuola docenti, ecco i bandi. Iscrizioni dal giorno 29 febbraio al 30 marzo".  

 Il MIUR ha pubblicato ieri i bandi per il concorso docenti 2016: uno per la scuola prima e dell'infanzia, uno per la scuola secondaria e uno per il sostegno, pubblicando i relativi decreti concernenti la tabella di valutazione titoli, le prove e i programmi, il riconoscimento titoli L2 e gli Ambiti disciplinari, come da noi riportato in: "Concorso scuola docenti, ecco i bandi. Iscrizioni dal giorno 29 febbraio al 30 marzo".  

In questa scheda analizzeremo la tabella di valutazione dei titoli, focalizzando la nostra attenzione sulla valutazione di quei titoli oggetto di polemica e ora di revisione, in seguito alle proteste sia dei diretti interessati che dei sindacati e in seguito al parere espresso dal CSPI.

Detta tabella è la Tabella A " Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi".

La tabella è divisa in due macro aree: A) Titoli d'accesso alla procedura concorsuale; B) Titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo d'accesso.

La valutazione complessiva dei titoli non può superare i 20 punti.

A) TITOLI D'ACCESSO

Il titolo d'accesso al concorso è l'abilitazione e/o specializzazione per il sostegno.

L'abilitazione/specializzazione viene valutata, in base al punteggio riportato (quanto segue è valido per infanzia, primaria, secondaria e sostegno) e al percorso abilitativo frequentato, per un massimo di 10 punti. 

Il punteggio dell'abilitazione viene valutato secondo la seguente formula: P (cioè punteggio dell'abilitazione) – p. 75 : S; quindi punteggio di abilitazione meno 75 diviso 5 (S) che sarebbe il massimo attribuibile al punteggio conseguito al termine del percorso abilitativo. Esempio: un candidato che si è abilitato con 100, dovrà fare il seguente calcolo: 100-75: 5= 5; lo stesso per gli altri punteggi riportati.

Alla valutazione del punteggio dell'abilitazione, si aggiungeranno 5 punti se il titolo è stato conseguito secondo uno dei seguenti percorsi (diversi a seconda naturalmente dell'ordine e grado di scuola per cui si è abilitati): Laurea in scienze della formazione primaria (per infanzia e primaria); percorsi tramite procedure selettive per la scuola secondaria e per la specializzazione per il sostegno (TFA e SISSIS per intenderci).

Se il punteggio dell'abilitazione è pari o inferiore a 75 punti, non verrà attribuito alcun punteggio; nel caso in cui non sia indicato alcun punteggio nel titolo di abilitazione, invece, si riconosceranno p. 1, 56. In quest'ultimo caso vi è stata una revisione al ribasso  (nella bozza erano, infatti, previsti p. 2,5 e non 1,56 )  in seguito alle polemiche scaturite dal fatto che non si attribuisce alcun punteggio a chi ha conseguito al termine dell'abilitazione un voto inferiore a 75 punti.

Solo per gli insegnanti tecnico-pratici il punteggio attribuito ai titoli di abilitazione, in cui non è riportato alcun voto, viene riconosciuto un punteggio di 3,12. Per tali insegnanti la formula per calcolare il punteggio da attribuire all'abilitazione è la seguente: 2xP. (punteggio abilitazione) – 75: 5(S).

I 5 punti attribuiti ai percorsi selettivi costituivano uno dei punti più contrastati dai docenti abilitatisi con altri percorsi, soprattutto, in relazione al punteggio attribuito ai titoli di servizio, per i quali comunque vi è stata un revisione al rialzo, come vedremo in seguito.

B) TITOLI PROFESSIONALI, CULTURALI E DI SERVIZIO

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli professionali, culturali e di servizio è 10 punti. Riportiamo di seguito i titoli valutabili.

Scuola di infanzia e primaria

Valgono: ulteriore abilitazione per lo specifico posto, laurea, laurea in lingue, laurea triennale L11 L12, abilitazione all'insegnamento con metodo Montessori, Pizzogoni o Agazzi.

Scuola secondaria

Vale ulteriore abilitazione ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la specifica classe di concorso.

Insegnante tecnico pratico

Vale ulteriore abilitazione o inserimento in graduatoria di merito di precedente concorso, diploma di istituto tecnico superiore

Ulteriori titoli (per tutti gli ordini e gradi)

Dottorato di ricerca, diploma di perfezionamento ricompreso nell'allegato 4 del DDG 31 marzo 2005, attività di ricerca scientifica, abilitazione scientifica nazionale a professore di I e II fascia

Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione

Diploma di specializzazione pluriennale universitario (no SSIS)

Titolo specializzazione sostegno

CLIL

Certificazioni linguistiche di livello almeno C1

Diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario

Abilitazione all'esercizio della libera professione purché abbia attinenza con le discipline della classe di concorso

Pubblicazioni

Titoli di servizio
Servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto,  classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale. Il servizio su sostegno è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.
Il servizio deve essere stato prestato per un periodo per ciascun anno scolastico continuativo non inferiore a 180 giorni, ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi del dm n. 124/99.
Ciascun anno di servizio è valutato 0.70 (come anticipato dalla nostra redazione), diversamente da quanto previsto nella bozza in cui la valutazione era di 0.50 punti per ciascun anno scolastico. Sono state, dunque, recepite le critiche degli interessati e il parere del CSPI.

Da evidenziare che, rispetto alla bozza, nella nuova Tabella non si valuta solo il servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso ma anche su classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione

In conclusione, tra le voci della Tabella,  che avevano suscitato  critiche e contestazioni, sono state riviste quelle relative al punteggio attribuito a ciascun anno di servizio e all'attribuzione del punteggio nel caso in cui non si possa risalire al voto dell'abilitazione. Il punteggio aggiuntivo, per chi si è abilitato tramite percorsi selettivi, è invece rimasto invariato.

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