Concorso a cattedre Sicilia A043/A050/A051/A052: una montagna di errori nelle graduatorie provvisorie

Di Lalla
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USB Scuola – Dopo quattro mesi dal termine degli orali e ad un anno e mezzo dall’inizio della procedura concorsuale, la Sicilia mostra di nuovo le proprie potenzialità nella gestione di una prova concorsuale, arrivando a pubblicare la graduatoria del Concorso a Cattedre per le classi di concorso A043-A050-A051-A052 con errori interpretativi che apriranno contenziosi giudiziari e errori materiali assurdi. 

USB Scuola – Dopo quattro mesi dal termine degli orali e ad un anno e mezzo dall’inizio della procedura concorsuale, la Sicilia mostra di nuovo le proprie potenzialità nella gestione di una prova concorsuale, arrivando a pubblicare la graduatoria del Concorso a Cattedre per le classi di concorso A043-A050-A051-A052 con errori interpretativi che apriranno contenziosi giudiziari e errori materiali assurdi. 

Tra gli errori inserimento del titolo di sostegno ma senza il Sì relativo al sostegno, scritti ed orali con voti diversi da quelli conseguiti dai candidati, titoli non valutati o titoli valutati in eccesso ecc. ecc., il tutto senza che sia stata pubblicata la scheda di valutazione titoli con i relativi criteri di valutazione (cosa fatta per la graduatoria della scuola primaria).

Gli errori rilevati sono talmente gravi che potrebbero non bastare le richieste di rettifica attraverso il semplice canale indicato dall’USR, aprendo la via giudiziaria dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive e scatenando un clima da bellum omnium contra omnes.

Evidenziamo solo alcuni errori interpretativi:

1) Ricordiamo l’importanza di valutare correttamente i Diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso.

Molti candidati hanno dichiarato master e diplomi di perfezionamento non corrispondenti ai 60 CFU richiesti e, inoltre, le commissioni hanno l’obbligo di accertarsi della natura di tali master o perfezionamenti.

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2) Non riusciamo a comprendere perché l’abilitazione aggiuntiva, conseguita con esame separato successivamente, sia stata valutata nella sezione A.2.2. anziché nella colonna A.2.1. che recita: " Abilitazione in altra classe di concorso o laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria, o abilitazione conseguita attraverso la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia. Inserimento nella graduatoria di merito concorsuale di altro concorso". A nostro avviso, pertanto, all’abilitazione aggiuntiva vanno attribuiti 2 p. e non 1p.

3) Nella sezione A.2: "Ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma, lauree e diplomi accademici AFAM, altri titoli professionali" non è stata operata alcuna distinzione tra "abilitazione a cascata" conseguita con esame unico ed "abilitazione aggiuntiva" conseguita con esame separato, attribuendo a tutti un punto nella sezione A2.2.

Già il Miur con la nota n. 569 del 2004 relativa alla graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento, aveva chiarito che "nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione".

Scopriamo che le commissioni siciliane, differentemente da quelle del Lazio e della Lombardia e tante altre, non solo non hanno operato alcuna distinzione tra "abilitazioni conseguite con un unico esame" ed "abilitazioni conseguite con esami distinti", attribuendo a tutti un punto nella sezione A.2.2, ma hanno pensato bene di valutare la stessa abilitazione sia come "titolo di accesso" sia come "altra abilitazione".

Se valesse il criterio dei diversi ambiti concorsuali, indipendentemente dall’esame unico, ci chiediamo perché la commissione dell’A052 abbia pensato bene di non attribuire punteggi nella colonna A.2.2 nonostante gli abilitati di A052 siano abilitati anche in A043-A050.

4) Ad un altissimo numero di docenti è stato attribuito il punteggio per il titolo di sostegno ma non compare il Sì nella sezione sostegno per l’inserimento nella relativa graduatoria, così come a molti non sono stati assolutamente valutati i titoli di specializzazione sul sostegno.

5) Nella sezione A.2 molti candidati presentano un punteggio complessivo che supera il massimo di 8,5 p previsti per "ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma, lauree e diplomi accademici AFAM, altri titoli professionali".

Ci auguriamo che le commissioni si riuniscano quanto prima e siano maggiormente scrupolose nelle valutazioni; in caso ci sarebbero tanti colleghi precari, che hanno partecipato al concorso, pronti ad aiutare gratuitamente le "vetuste" commissioni e i responsabili dirigenziali del concorso nella compilazione della graduatoria corretta !

Le graduatorie

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