Concorso a cattedra: per il TAR Trento la soglia di 35/50 non è applicabile alla prova preselettiva

Di Lalla
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Lalla – Con ordinanza n.91 del 26 luglio 2014 il Tar Trento dispone che la soglia di 35/50 stabilita dal Miur nel bando di concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 per la prova selettiva svolta nei giorni del 17 e 18 dicembre 2012 non è corretta. Sembra più logica la soglia di ammissione a 30/50 (06/10).

Lalla – Con ordinanza n.91 del 26 luglio 2014 il Tar Trento dispone che la soglia di 35/50 stabilita dal Miur nel bando di concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 per la prova selettiva svolta nei giorni del 17 e 18 dicembre 2012 non è corretta. Sembra più logica la soglia di ammissione a 30/50 (06/10).

Il comunicato degli Avv. Roberta Agnoletto e Denis Rosa su www.dirittoscolastico.it

"La soglia di sufficienza qualificata, fissata in 7/10 per le prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali del concorso a cattedra non deve applicarsi anche alle prove preselettive.

Per queste ultime, infatti, nulla disponendo la norma, sembra più logico – diversa essendo la ratio, consistente non tanto nella valutazione delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto nell’esigenza di contenimento del numero dei concorrenti – che la soglia di ammissione alle prove vere e proprie sia costituita dal punteggio di sufficienza non qualificata, e cioè 6/10 (30/50 nella fattispecie, e non 35/50 come previsto dal bando).

Il ricorso, inoltre, non è tardivo, se il ricorrente (prima escluso e poi riammesso con riserva dopo semplice richiesta scritta) impugna, entro i 60 giorni canonici, il definitivo provvedimento di esclusione"

Già il sindacato Anief aveva ottenuto per alcuni candidati l’accesso con riserva alle prove scritte, adesso l’Amministrazione dovrà dare una risposta alle ammissioni "tardive". 

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