Concorso a cattedra, anche prova pratica deve avere specifico programma nazionale

Di Lalla
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Il Tar Lazio ha dato ragione ad un ricorrente del concorso a cattedra 2012 escluso in prima istanza dall'accesso alla prova orale per la classe di concorso A033 per non aver superato la prova pratica.

Il Tar Lazio ha dato ragione ad un ricorrente del concorso a cattedra 2012 escluso in prima istanza dall'accesso alla prova orale per la classe di concorso A033 per non aver superato la prova pratica.

Il docente ha impugnato il giudizio emanato dalla commissione giudicatrice, dimostrando che l'aver affidato ad ogni commissione giudicatrice, diversa per ogni regione, i criteri per lo svolgimento della prova pratica ha creato di fatto diseguaglianze.

Il bando di concorso DDL n. 82 del 24 settembre 2012 prevedeva infatti

"Art. 7 – Prove scritte ovvero scritto-grafiche

1. I candidati che superano la prova di cui all'articolo 5 sono ammessi, con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso.

2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento.

3. La prova scritta della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese".

"Art. 10 – Prova orale 1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9. 2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. Per l'ambito disciplinare n. 5 (Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella lingua straniera.

3. La prova orale consiste: a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi; b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a). 4. La prova orale della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese."; per la prova pratica prevedeva invece

: "Art. 9 – Prove di laboratorio e pratiche 1. I candidati all'insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano attività in laboratorio svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice."

Quindi, indicazioni specifiche per prova scritta e orale, ma non per quella pratica.

L'aver previsto che la Commissione giudicatrice, diversa per ogni Regione dato lo svolgimento del concorso su base regionale, ancorchè bandito con atto a valenza sul territorio nazionale, senza specificare gli elementi in base ai quali la prova avrebbe dovuto articolarsi e senza stabilire quale fosse la finalità della stessa come invece effettuato per le prove scritte e per le prove orali – quali ad esempio "la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento" – elementi che avrebbero dovuto così costituire una linea di condotta comune per tutte le Commissioni di livello regionale, ha avuto l'effetto di discriminare i candidati in relazione alla Regione nell'ambito della quale essi si sono sottoposti alla prova pratica, come dimostrato da parte ricorrente che ha prodotto in giudizio i quesiti tecnico – pratici tra i quali i candidati dovevano scegliere nelle Regioni Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Abruzzo, Campania, Puglia, Umbria, Molise, Sardegna, tutti diversi tra loro.

Il candidato, dimostrata la diseguaglianza delle prove, ha ottenuto piena ragione dal TAR con Sentenza 12 maggio 2015 n. 6858 e adesso potrà essere inserito a pieno titolo nella graduatoria di merito della regione in cui ha svolto il concorso.

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