Concorso a cattedra 2012: cade il limite dell’anno di laurea per chi non ha abilitazione. Accolto ricorso di un laureato nel 2005

Di Lalla
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Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi secondo la quale la situazione dei laureati nel 2005 è sovrapponibile al caso deciso con la sentenza pilota del TAR del Lazio n. 11078/2013.

Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi secondo la quale la situazione dei laureati nel 2005 è sovrapponibile al caso deciso con la sentenza pilota del TAR del Lazio n. 11078/2013.

Con la sentenza n. 11078/2013 depositata il 21 dicembre 2013, il TAR del Lazio sez. III^ bis di Roma ha annullato la parte del Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 dal Miur nella parte in cui non consentiva la partecipazione anche ai candidati che, dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, avessero acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.

Il TAR  Calabria aveva però successivamente respinto un ricorso " in quanto la posizione della ricorrente non sarebbe stata “equiparabile” a quella, oggetto della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 11078 del 21 dicembre 2013 (richiamata nell’impugnativa), avendo la stessa “conseguito il titolo di laurea solo nell’anno accademico 2005 e, dunque, dopo la scadenza del termine di salvaguardia attualizzato, contenuto nell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 460 del 1998 e coincidente con gli anni accademici 2001-2002, o 2002-2003, se trattasi rispettivamente di corso di laurea quadriennale o quinquennale”.

Adesso, con sentenza depositata il 29 gennaio 2015 il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in appello. Secondo il CdS i principi interpretativi, recepiti nella citata sentenza n. 11078/2013, pur risultando emessi relativamente alla posizione dei ricorrenti, si prestano ad applicazione più ampia, "tale da escludere la coincidenza generalizzata dell’“attualizzazione” con i titoli di laurea, conseguiti negli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003".

In termini più semplici significa che per il Consiglio di Stato il requisito d’accesso doveva essere attualizzato e non poteva riguardare (coincidere con) soltanto i laureati fino al 2003.

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Il Consiglio di Stato ha però rilevato nell'appello un profilo preliminare, rilevabile anche d’ufficio, poiché il ricorso originario e lo stesso atto di appello risultano notificati ad un solo soggetto controinteressato. Pertanto accoglie l’appello e rimanda al TAR Calabria per l’integrazione del contraddittorio.

Perchè tale giudizio del Consiglio di Stato è così importante? Facciamo un passo indietro all'ultima sentenza che abbiamo esaminato su questo argomento. Si tratta della sentenza n. 105/15 con cui il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza negativa di primo grado e dato ragione a una ricorrente che si era laureata nel 2008, in un periodo in cui non poteva conseguire l'abilitazione, ovvero tra il 2009 e il 2011 quando i corsi SSIS erano chiusi e i corsi TFA non erano iniziati.

Ma già in quella sentenza i giudici avevano espresso l'idea che l'Amministrazione avrebbe dovuto attualizzare la norma del D.I. 460/1998 così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, e quindi permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva.

Principio, quello dell'attualizzazione della norma, ribadito anche nella sentenza odierna, che riguarda però un laureato nel 2005.

Il Ministero dovrà probabilmente fare una profonda riflessione prima di emanare il bando del prossimo concorso (atteso per la primavera del 2015). Nel documento La Buona Scuola annunciava infatti di vole confermare lo sbarramento all'a.a. 2001/02 per i candidati solo in possesso di laurea, in seguito alle interpretazioni dei tribunali sui ricorsi le decisioni potrebbero essere diverse e quindi avere necessità di più tempo per modificare la normativa in sede legislativa.

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