Concorso 2012: per la primaria valido il diploma di maturità linguistica

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red – DirittoScolastico.it dà notizia di una sentenza breve del 18 luglio 2014, che conferma ancora una volta la validità del diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02 come titolo utile per l’accesso al concorso 2012.

red – DirittoScolastico.it dà notizia di una sentenza breve del 18 luglio 2014, che conferma ancora una volta la validità del diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02 come titolo utile per l’accesso al concorso 2012.

La graduatoria da rifare è quella della primaria in Toscana.

Le motivazioni della sentenza, pubblicata su DirittoScolastico.it, merita di essere ancora una volta esaminata:

"Risulta per tabulas che le odierne ricorrenti hanno partecipato al concorso assumendo di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, in quanto titolari di diplomi di maturità rilasciato da Istituti Magistrali dopo aver sostenuto l’esame di Stato, al termine di un corso di studi iniziato entro l’anno scolastico 1997/1998 a seguito di un percorso di studi di durata quinquennale, sperimentale, ad indirizzo linguistico, ex art. 4 D.P.R. 31.305.1974 n. 419.

L’art. 2 comma 2, lettera a) e b) del bando di concorso n. 82 del 2012, espressamente prevedeva, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997, l’ammissione alla partecipazione, per la scuola primaria e per la scuola dell’Infanzia, per i candidati in possesso "del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998”.

A precisazione di quanto sopra, con nota del 26.10.2012 (Prot. 2870) emessa dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione prima del termine di scadenza per la domanda di partecipazione al concorso, veniva precisata la piena validità per la partecipazione, per la scuola primaria, al concorso D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali, contenente espresso riferimento ad una pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI (n. 2172/2002) con la quale il titolo di "maturità linguistica" veniva ritenuto valido per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria in quanto "il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria" (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 19 novembre 2002 n.1769).

Ciò premesso, nel caso di specie l’esclusione delle ricorrenti è stata disposta dal momento che il diploma di maturità linguistica in loro possesso non recava la dicitura «maturità magistrale ad indirizzo linguistico», come invece richiesto nella nota ministeriale di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, per cui il titolo, ad avviso dell’Amministrazione resistente, non assicurava anche le conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale.

Orbene, non può non rilevarsi, innanzitutto, come la nota del MIUR del 14.11.2012, su cui si fonda il provvedimento di esclusione delle ricorrenti sia stata emessa successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, in contraddizione con la precedente nota del 26.10.2012, che prevedeva esclusivamente l’obbligo dei candidati di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ovvero al temine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale, “senza ulteriore specificazione”.

[…] La nota del MIUR del 14.11.2012, ad avviso del Collegio, è in ogni caso illegittima, in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale, non previsti dalle norme del bando di concorso e dalla normativa di riferimento, non sussistendo ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito ex art. 4 D.P.R. 31.305.1974 n. 419.

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