Concorsi: se candidato e commissario si conoscono non scatta l’annullamento

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La sentenza 326 del 26 gennaio 2015 mette in chiaro un punto abbastanza controverso che riguarda i concorsi pubblici: la conoscenza tra il candidato e il commissario.

La sentenza 326 del 26 gennaio 2015 mette in chiaro un punto abbastanza controverso che riguarda i concorsi pubblici: la conoscenza tra il candidato e il commissario.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la conoscenza personale tra i due, così come la sussistenza di rapporti di tipo accademico o lavorativo, non è motivo di incompatibilità e, appunto, non determinano l’annullamento dei test concorsuali.

Le varie sentenze del Consiglio di Stato dello scorso 26 gennaio 2015 in relazione al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici della Regione Campania del 2011 stabiliscono anche che il concorso non è annullabile quando i commissari sono legati ad associazioni sindacali pur non ricoprendo ruoli di rilievo all’interno delle stesse.



La sentenza nasce dal ricorso presentato da alcuni candidati che lamentavano, tra le varie irregolarità, la presenza di commissari appartenenti alla rappresentanza sindacale. Il ricorso è stato, però, respinto dal Tar prima e dal Consiglio di Stato, poi.

Nel ricorso i candidati lamentavano il fatto che altri candidati, ammessi alla prova orale, svolgevano incarichi presso scuole sotto la dirigenza di alcuni dei commissari, ma il Consiglio di Stato nella sentenza dichiara che “l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali”. L’intensità di tali rapporti tra candidati e commissari non è stata provata.

I giudici poi, per quanto riguarda la presenza di rappresentanti sindacali tra i componenti della commissione giudicatrice, che la legge regola in modo tale da evitare che esponenti sindacali possano deviare il giudizio per il superamento delle prove concorsuali, fanno notare che è necessario che siano presenti elementi di incidenza tra l’ente che indice il concorso  e colui che ricopre cariche politiche o sindacali “altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione”. Nel caso in questione i commissari non volgeva ruoli di rilievo all’interno delle associazioni sindacali.

 

 

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