Commissari agli esami di stato, chi può e chi deve presentare domanda? Pubblicata la Circolare

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Ieri il Ministero ha pubblicato la circolare sull'avvio delle operazioni per le domanda da commissario esterno per gli esami di stato. Vediamo i casi in cui i docenti sono obbligati o hanno facoltà di presentare domanda.

Ieri il Ministero ha pubblicato la circolare sull'avvio delle operazioni per le domanda da commissario esterno per gli esami di stato. Vediamo i casi in cui i docenti sono obbligati o hanno facoltà di presentare domanda.

Commissari esami Stato domande da oggi online, la guida. La nomina avverrà per e-mail

Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno:

1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali: – che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;

  • che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
  • che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
  • che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

2. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico,– ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:

  • che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
  • che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli;

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni:

  • i docenti di ruolo dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata;
  • i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica “F” o “M” di cui all’allegato 7 alla presente circolare) con almeno un anno di insegnamento nella relativa materia nell’ultimo triennio. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di sostegno che
  • hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la possibilità che i medesimi docenti prestino loro assistenza durante l’esame (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323);
  • i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;
  • i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento posseduta di cui alla legge n. 124/1999 (cfr. D.M. n. 6/2007, articolo 6, comma 1, lettera d);
  • i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo
  • grado;
  • i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado (“assimilati” alla posizione giuridica “H” di cui all’allegato 7 alla presente circolare).
  • i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti nel precedente paragrafo 2.c.b. Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati secondo quanto già in precedenza ribadito anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande convalidate.

La circolare

Gli allegati

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