Comitato di valutazione e Consiglio di Istituto. Istituti omnicomprensivi sono affidati a commissario

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di Cinzia  Olivieri –  Il comma 129 della L 107/15, che ha rinnovellato l’art. 11 del Dlgs 297/94, affida al consiglio di istituto la “scelta” di uno dei docenti e dei due genitori ovvero del genitore e dello studente che devono costituire il nuovo “comitato per la valutazione dei docenti”.

di Cinzia  Olivieri –  Il comma 129 della L 107/15, che ha rinnovellato l’art. 11 del Dlgs 297/94, affida al consiglio di istituto la “scelta” di uno dei docenti e dei due genitori ovvero del genitore e dello studente che devono costituire il nuovo “comitato per la valutazione dei docenti”.

Per gli istituti omnicomprensivi, dove manca il consiglio di istituto, recenti FAQ ministeriali hanno stabilito che (n. 12) “Attualmente in queste istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un commissario straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente, genitore/studente)”. 

Dopo che l’art. 2 comma 3 del DPR 233/98 ha previsto infatti la possibilità di costituire istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado, la CM 192/00, nel dettare le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali nell’anno 2000/01, ha disposto per gli omnicomprensivi la nomina di un commissario straordinario “mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti” giacché l’art. 8 del Dlgs 297/94 non prevede la composizione del consiglio di istituto per questo tipo di istituzione scolastica.

Dopo quindici anni, ancora la CM 18/15 ha stabilito “Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.”

Così attualmente un centinaio circa di istituti omnicomprensivi, praticamente in quasi ogni regione d’Italia sono privi di consiglio di istituto e commissariati.

Relativamente ai compiti del commissario straordinario fonte normativa è la CM 177/75, che forniva ulteriori istruzioni in prima applicazione del dpr 416/74 ed all’art. 9 afferma “(…) si chiarisce che in caso di scioglimento, con atto del provveditore agli studi, del Consiglio di Circolo o di istituto, s’intende sciolta anche la giunta esecutiva, essendo la stessa emanazione del consiglio. Conseguente allo scioglimento è la nomina da parte del provveditore agli studi, di un commissario straordinario, con il compito di preparare immediatamente le elezioni del nuovo consiglio e di provvedere agli improrogabili atti di amministrazione. Il commissario straordinario firma, unitamente al preside e al segretario di circolo o di istituto, gli ordini di incasso e di pagamento e qualsiasi atto contabile che comporti impegno di spesa

Si desume quindi che il commissario è in primo luogo una figura transitoria che ha il compito di guidare in breve tempo l’istituto verso le elezioni per la ricostituzione dell’organo ed ha funzioni limitate agli improrogabili atti di amministrazione”. Insomma, appare quanto meno incoerente una durata ultradecennale ed indefinita di un organo per definizione eccezionale dalle competenze limitate ai meri atti di amministrazione e dunque inidoneo alla scelta.

Considerata l’urgente necessità di integrazione normativa, stante lo stralcio della delega per la riforma degli organi collegiali, un’opportunità può essere offerta dal comma 181 della L.107/2015 che prevede tra l’altro il riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel Dlgs 297/84 ed altre fonti normative “anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea”. In fondo si tratta solo di integrare un comma di un articolo.

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