GaE: collocamento in IV Fascia illegittimo perché non consente accesso al pubblico impiego secondo Costituzione

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Nel pieno rispetto del merito e dei dettami costituzionali, il Tribunale di Verona accoglie le tesi patrocinate dall'ANIEF e dichiara illegittimo l'inserimento in IV Fascia delle GaE di un nostro iscritto in quanto tale collocazione non rispetta il suo diritto al collocamento secondo il fondamentale principio del merito.

Nel pieno rispetto del merito e dei dettami costituzionali, il Tribunale di Verona accoglie le tesi patrocinate dall'ANIEF e dichiara illegittimo l'inserimento in IV Fascia delle GaE di un nostro iscritto in quanto tale collocazione non rispetta il suo diritto al collocamento secondo il fondamentale principio del merito.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria Maniscalco, con la competenza e la professionalità che li contraddistingue da sempre, ottengono nuovamente la condanna del MIUR al rispetto dell’accesso ai pubblici uffici senza alcun riguardo al momento in cui il titolo di accesso alle GaE è stato conseguito e, dunque, al collocamento del ricorrente nelle III Fascia delle graduatorie di interesse nel rispetto dei dettami costituzionali.

Il Giudice del Lavoro di Verona, richiamando la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2011 ottenuta proprio dai legali ANIEF, ha ribadito la necessità di rispettare il meccanismo meritocratico delle graduatorie, individuando nel DM 53/2012, ai sensi del quale alcune categorie di docenti venivano collocati dal MIUR in IV Fascia delle GaE, una nuova “espressione del principio dell’inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, principio come si è visto dichiarato dalla Corte Costituzionale non conforme a legge”. Rilevando, poi, che il MIUR, con nota prot. 4719 del 13.5.2013, “ha negato la possibilità per i docenti già inseriti in 4^ fascia di essere inseriti in 3^ fascia all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014 -2017”, ha dedotto che in tal modo il Ministero dell'Istruzione ha interpretato la “fascia aggiuntiva” (c.d. IV Fascia) come “fascia subordinata alla terza fascia delle graduatorie” questione già risolta dall'ANIEF nel recente passato con dichiarazione di incostituzionalità di tale assunto.

Le argomentazioni esposte dai legali ANIEF, dunque, sono apparse al Giudice pienamente “esaustive, del tutto convincenti e condivisibili”, osservando che già in altri giudizi di merito il nostro sindacato aveva ottenuto ragione e confermando che “né l’art. 401 del TU n. 297/94 né l’art. 2 della legge n. 124/99 di istituzione delle graduatorie uniche permanenti, hanno previsto l’articolazione delle stesse in scaglioni elaborati secondo una regola di precedenza cronologica, ponendo piuttosto quale criterio per determinare l’ordine progressivo dei docenti, anche in conseguenza di aggiornamenti e inserimenti nell’elenco, quello del punteggio posseduto dagli stessi e, quindi, quello del merito”. Tale esegesi, dunque, è stata ritenuta “del tutto orientata costituzionalmente, in quanto consente l’accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, senza alcun riguardo al momento in cui detto titolo è stato conseguito e, dunque, secondo merito”.

L'ANIEF, sindacato che da sempre si è posto come imperativo la difesa senza condizioni dei diritti fondamentali dei lavoratori della scuola, ha nuovamente tutelato i dettami costituzionali ottenendo la dichiarazione che il DM 53/2012 emanato dal MIUR, in quanto in contrasto con le norme primarie di riferimento ed ostativo all’esercizio del diritto alla collocazione per merito nelle GaE, è illegittimo e deve essere disapplicato. Il Giudice ha, infatti, escluso categoricamente “che per mezzo di un atto di normazione secondaria possano introdursi deroghe alla disciplina posta per legge”, e ha accolto pienamente il ricorso ANIEF, dichiarando il diritto del nostro iscritto a essere inserito nella III Fascia delle GaE a decorrere dall’1.9.2014 in base al punteggio posseduto e condannando, di conseguenza, le Amministrazioni resistenti a rifondere le spese di lite liquidate nella somma complessiva di Euro 2.000, oltre accessori.

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