Classi di concorso atipiche. Storia nei Licei alla classe A050, A051 o A037? Diffida docenti Filosofia

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23 docenti di ruolo e non di ruolo nella classe di concorso 37A Filosofia e storia nei Licei hanno inviato una diffida al Miur, all’Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo e a 7 dirigenti di Istituti superiori della provincia di per salvaguardare la dignità del proprio corso di studi e l’integrità della loro cattedra.

23 docenti di ruolo e non di ruolo nella classe di concorso 37A Filosofia e storia nei Licei hanno inviato una diffida al Miur, all’Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo e a 7 dirigenti di Istituti superiori della provincia di per salvaguardare la dignità del proprio corso di studi e l’integrità della loro cattedra.

Il problema riguarda le cosiddette “classi di concorso atipiche”: in attesa di una riforma delle classi di concorso, il MIUR ogni anno puntualmente emana una Nota con la quale stabilisce mediante Tabelle allegate le cd. “confluenze” (corrispondenze tra le classi di concorso e materie insegnate).

Nello specifico, le tabelle allegate alla nota del 1° aprile 2014 n. 3119 (identiche alle note dei precedenti anni) fanno confluire le classi di concorso 50/A e 51/A nella classe di concorso 37/A per l’insegnamento della Storia nei Licei.

Secondo il Coordinamento dei docenti teramani tale comportamento da parte del MIUR è illegittimo, in quanto vanifica di fatto il il D.M. n. 39/98, nella parte in cui riconosce la specificità di ogni classe di concorso in relazione ad un preciso percorso di studi.

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Infatti, nel D.M. 30.01.1998 n. 39 (Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico- pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica), gli abilitati nella classe di concorso 37/A possono insegnare Filosofia e Storia nei Licei, mentre gli abilitati nella classe di concorso 50/A possono insegnare tra le altre materie anche storia negli istituti Magistrali, negli Istituti Tecnici, negli Istituti Professionali, nei Licei Artistici, negli Istituti d’Arte, nell’Istituto per la decorazione e l’arredo della chiesa, nonché nella Scuola Magistrale; infine, gli abilitati nella classe di concorso 51/A possono insegnare, tra le altre materie, storia nel biennio dei Licei Scientifici e nell’Istituto Magistrale.

Nel richiamato decreto ogni classe di concorso ha una sua specificità che salvaguarda la dignità di ogni corso di studi. La classe di concorso 37/A è stata pensata esclusivamente per i percorsi liceali e l’abbinamento tra l’insegnamento di Filosofia e di Storia è, ed è sempre stata, una caratteristica fondamentale ed esclusiva dell’istruzione liceale.

In virtù della Nota emanata annualmente dal MIUR circa le “confluenze” (corrispondenze tra le classi di concorso e materie insegnate) i docenti della 37/A si trovano a concorrere per l’insegnamento della storia con i docenti delle classi di concorso 50/A e 51/A, vedendo drasticamente diminuite le ore di insegnamento e il progressivo svilimento della propria professionalità.

La procedura del MIUR – secondo quanto riferito dal Movimento Docenti Teramani – infatti avvantaggia praticamente sempre e solo i docenti di Materie letterarie, poiché, essendo il loro numero di gran lunga superiore a quello dei docenti della 37/A, hanno di fatto un maggior punteggio nella graduatoria unificata d’Istituto.

Questo è quanto concretamente avvenuto nella provincia di Teramo in occasione di recenti pensionamenti di titolari di cattedra di “filosofia e storia”, giacché non vi era più l’insegnante incardinato da dover salvaguardare nelle 18 ore settimanali.

Nella diffida dei docenti della 37A si precisa che il Giudice Amministrativo, chiamato ad esprimersi sulla legittimità di tali note e circolari del M.I.U.R. relative alla “confluenza” di altre classi di concorso, si è espresso più volte dichiarando l’illegittimità degli atti impugnati (da ultimo si veda TAR Lazio Sez. III bis ordinanza n. 4545/2014 del 25.09.2014 “con semplici note non può essere modificato il D.M. 30 gennaio del 1998 n. 39 arrecando pregiudizio ai docenti titolari delle rispettive classi di materia ai fini dell’assunzione”; dello stesso tenore sentenze n.6802/2012 e n. 6212/2014).

Pertanto i docenti diffidano il MIUR dall’emanare per l’anno scolastico 2015/2016 nuovamente una nota contenente le cd. Tabelle di confluenza, le quali, già dichiarate più volte manifestamente illegittime dalla Giustizia Amministrativa, producono ricadute negative in termini di occupazione dei docenti abilitati nella classe di concorso 37/A.

Diffidano, altresì, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, il Dirigente dell’Ambito Territoriale della Provincia di Teramo, ed i Dirigenti Scolastici dei seguenti Istituti: Istituto di Istruzione Superiore “Delfico – Montauti” di Teramo, Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo, Istituto Liceale “G. Milli” di Teramo, Liceo Scientifico “M. Curie” di Giulianova, Istituto di Istruzione Superiore “Saffo” di Roseto, Istituto di Istruzione Superiore “Peano” di Nereto, Istituto di Istruzione Superiore “Zoli” di Atri dal dare concreta attuazione alle predette note.

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