Riforma classi di concorso atipiche, a breve in Consiglio dei Ministri, altrimenti utilizzo docenti di ruolo anche senza abilitazione

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Mariano Rabino Scelta Civica ha posto la questione delle classi di concorso atipiche in una interrogazione parlamentare, argomento sul quale si attende un riordino.

Mariano Rabino Scelta Civica ha posto la questione delle classi di concorso atipiche in una interrogazione parlamentare, argomento sul quale si attende un riordino.

Rabino ricorda come una sentenza del TAR Lazio abbia rilevato la non conformità di questo meccanismo.

Le classi di concorso atipiche sono caratterizzate dal fatto che il titolo di accesso prevede percorsi formativi sostanzialmente identici o paragonabili. Ad esempio le classi di concorso A/49 e A/47 si differenziano, ricorda la Giannini rispondendo all'interrogazione, solo nell'esame di fisica, ci sono, quindi, competenze comuni.

Lo strumento delle classi atipiche è stato introdotto nel 2011 con la circolare n. 21 del 14 marzo per limitare la mobilità e discontinuità didattica.

Il Ministro ricorda che la riforma, al comma 79, consente al dirigente di utilizzare in discipline diverse anche docenti senza abilitazione specifica, purché abbia titolo di studio coerente con l'insegnamento.

Ma, annuncia la Giannini, è in procinto di essere emanato un nuovo regolamento sul riordino delle classi di concorso. Il varo dovrebbe avvenire a breve, durante uno dei prossimi Consigli dei Ministri. L'obiettivo è di risolvere la questione su questi tempi, proponendo un accorpamento di classi di concorso, laddove possibile. Dove non possibile si farà riferimento al comma 79 della riforma, che prevede 

" 79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso."

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