Certificato antipedofilia obbligatorio anche per il personale della scuola? I docenti non devono far nulla.

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inviato da Marco Barone – Il  aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051). Aggiungiamo alcune indicazioni dell’ANP del Lazio

inviato da Marco Barone – Il  aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051). Aggiungiamo alcune indicazioni dell’ANP del Lazio

Il testo delle note di chiarimento del Ministero della Giustizia

Una direttiva che è stata recepita, tanto per cambiare, in ritardo, e che vedrà migliaia di datori di lavoro essere costretti a richiedere certificati penali e nello stesso tempo migliaia di lavoratori provvedere ad adoperarsi per soddisfare tale atto, in tempi rapidi per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.

Ma sussistono dei dubbi sul fatto che tale direttiva, che condivido in toto, possa estendersi in modo automatico anche al personale scolastico e della PA, nell’applicazione operativa consistente nella produzione materiale, da parte dell’interessato del certificato ivi considerato, sia esso docente che Ata ecc, che per ragioni inerenti l’esplicazione della propria attività lavorativa sono in contatto diretto e regolare con i minori, anche perché si rischierebbe l’intasamento delle Procure.

La norma in questione prevede che a partire da tale data, 7 aprile primo giorno utile, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto sopra indicato, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Una circolare del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014 precisa che “in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l’ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell’articolo 25 bis.

Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”.(…) “ Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni sarà rilasciato il certificato ai sensi dell’articolo 39 del T.U”.

I costi sono:
1 marca da bollo da 16 euro
1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
Ma è sempre il caso di verificare il tutto personalmente tramite le varie Procure.

Ma, a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. Cit.).

Ora, rilevato che la norma sembra applicarsi più che ai rapporti di lavoro in essere a quelli che si dovranno instaurare dal momento dell’entrata in vigore della citata legge, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sussiste l’autocertificazione e nello stesso tempo possono la stessa Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, d’ufficio, provvedere a richiedere automaticamente i certificati richiesti, e nel caso di cui trattasi con la specifica relativa alla verifica dell’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori, ricorrendo a procedure informatizzate.

La Procura della Repubblica interessata una volta ricevuta la richiesta provvederà alla trasmissione al SIC e, se richiesto, alla stampa ed all’invio dei certificati all’ente considerato. Quindi, da tutto ciò, attendendo chiaramente istruzioni dell’ultimo momento, da parte del MIUR, sembra di comprendere che il personale scolastico non è chiamato a produrre alcun certificato penale ma che sarà invece la singola scuola a dover provvedere alla richiesta specifica alla Procura della Repubblica, limitatamente ai reati come sopra indicati, od in subordine, dovranno i lavoratori presentare una semplice  autocertificazione e sarà poi la scuola, ad esempio, tramite la procedura informatizzata, ad effettuare le dovute verifiche.

Le indicazioni dell’ANP del Lazio

"Il certificato in questione è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all’atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status. Quindi, almeno per questa volta, niente panico.

Le scuole non devono fare proprio nulla, se non essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l’obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l’aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati.

Per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni, il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale anche via internet utilizzando software specifici per l’attivazione della procedura CERPA"

Certificato antipedofilia: non è retroattivo, riguarderà solo i neoassunti. Modello richiesta certificato penale. Ma per scuola specifica regolamentazione

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