Il caso dei congedi parentali su base oraria un diritto negato ma per colpa di chi?

Di Lalla
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inviato da Marco Barone – Il nuovo articolo 32 comma 1 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 afferma che la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalita’ di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonche’ i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

inviato da Marco Barone – Il nuovo articolo 32 comma 1 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 afferma che la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalita’ di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonche’ i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresi’, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalita’ connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita’ di fruizione e di differimento del congedo.)

CGIL, CISL e UIL chiedono lumi, tramite interpello, al Ministero del Lavoro che così ha risposto: “Premesso quanto sopra, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l ’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello”.

Ma il Dipartimento della Funzione Pubblica invece scriverà con un suo parere successivo che in sostanza ciò può essere unicamente regolamentato dalla contrattazione nazionale di settore od accordi quadro e non da accordi di secondo livello.

Chi ha ragione?

Una riflessione è dovuta su alcuni aspetti. Come è noto, in particolar modo nelle settore della scuola, vi è stata una grande invasione di campo da parte dello Stato violando quanto disposto dall’articolo 40 del Testo unico del Pubblico impiego, lì ove si afferma che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

L’escamotage, sfruttando a proprio vantaggio il blocco unilaterale della contrattazione, è stato l’intendere certe materie come questioni attinenti all’organizzazione degli uffici, queste sottratte alla contrattazione, ma in verità si trattavano di materie che pur riguardando in qualche modo l’organizzazione degli uffici incidevano direttamente su diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro. Penso alla vicenda idonei ad altri compiti e dequalificazione professionale, penso alla questione indennizzo ferie, penso alla questione Invalsi ed attività di somministrazione e tabulazione, penso al registro elettronico che comporta problemi seri di gestione del rapporto di lavoro, penso ai corsi obbligatori di formazione correlati agli esiti dell’Invalsi, penso ai percorsi di orientamento trasformati in attività funzionali, penso agli scatti di anzianità.

Ma si è registrata, sempre in termini di imposizione di obblighi, anche una ingerenza fortissima in tema di sanzioni disciplinari dove tramite questa formuletta “costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro”, si è stravolta la questione lavorativa nel settore della scuola incrementando i procedimenti disciplinari.

Insomma trovi uno Stato che si riappropria della materia contrattuale in via unilaterale solo ed esclusivamente per l’imposizione di obblighi e doveri e non certamente per il riconoscimento di diritti e questo è il caso evidente del congedo parentale su base oraria dove si scopre l’esistenza del ruolo della contrattazione, cosa che non è accaduta per altre materie e si bloccano tali diritti perché la contrattazione è bloccata per volontà dello Stato.

L’articolo 151 del CCNL scuola è chiaro quando afferma che la disciplina di cui al presente CCNL è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si rendessero necessarie in relazione all’entrata in vigore di eventuali innovazioni ordinamentali.

Ma è altrettanto chiaro l’intento manifestato dallo Stato con la finanziaria del 2010 che ha bloccato per tre anni il rinnovo della contrattazione. Insomma un comportamento unilaterale, contrastante con ogni principio di democrazia, ed altamente autoritario e poco autorevole ciò perché ai lavoratori della scuola si continuano ad imporre nuovi obblighi, nuove mansioni, nuovi doveri e zero diritti siano essi normativi che economici.

Ciò dimostra la debolezza delle relazioni sindacali ma anche l’incapacità di reazione di chi ha subito queste violazioni, violazioni che si ripercuotono direttamente sui diritti dei lavoratori e su ciò è il caso di avviare una riflessione compiuta sul sistema complessivo delle relazioni sindacali in Italia, sul sistema della presunta democrazia tutta sindacale, sul comportamento assunto dallo Stato che continuerà a fare cassa sulle spalle dei lavoratori spremendoli come un limone e questo limone ha finito il suo succo ma anche sulla non reazione da parte dei lavoratori, salvo alcuni casi, che sembrano accettare con rassegnazione i continui ridimensionamenti dei propri diritti e l’imposizione di nuovi obblighi ed è chiaro che se lo Stato non vede alcuna reazione sostanziale e legittima secondo le regole della democrazia, perché mai dovrebbe arrestare tale processo?

L’articolo originale

Fruzione ad ore del congedo parentale. Vale quanto stabilito dal Contratto Collettivo

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