I buoni lavoro (voucher) sono validi anche per le ripetizioni private dei prof

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red – L’articolo pubblicato sabato sull’evasione fiscale dei docenti ha suscitato qualche reazione polemica, era inevitabile. Ma anche qualche segnalazione che chiedeva delle precisazioni relativamente alla regolarizzazione della prestazione delle lezioni private da parte dei docenti.

red – L’articolo pubblicato sabato sull’evasione fiscale dei docenti ha suscitato qualche reazione polemica, era inevitabile. Ma anche qualche segnalazione che chiedeva delle precisazioni relativamente alla regolarizzazione della prestazione delle lezioni private da parte dei docenti.

Infatti, alcuni utenti ci hanno segnalato dei dubbi sulla possibilità di utilizzo dei voucher, o buoni lavoro, per regolarizzare le lezioni private impartite dai "doposcuolisti".

Abbiamo telefonato all’Inps, e una gentile addetta ha effettuato le dovute ricerche. Il responso è stato che si possono utilizzare.
Il riferimento che ci è stato fornito dall’Inps è la legge 92 del 2012 ed in particolare la circolare applicativa 49 del 2013 che così recita: "A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
 
In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente
."

In pratica, il genitore dell’alunno, se minorenne, o lo stesso alunno può recarsi all’Inps e chiedere i buoni lavoro che saranno utilizzati per regolarizzare la prestazione del prof.

Vedi anche

Docenti italiani campioni in evasione fiscale. Come regolarizzare fiscalmente le lezioni private

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