Attribuzione incarichi e assegnazione ai plessi deve essere oggetto di contrattazione di istituto: per il Tribunale di Lucca vale ancora l’art. 6 del Contratto

Di Lalla
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red – Segnaliamo la sentenza del Tribunale di Lucca che stabilisce che l’art. 6 del CCNL Scuola è ancora applicabile. Stiamo parlando di criteri riguardanti l’assegnazione ai plessi, articolazione dell’orario, criteri per l’individuazione del personale da utilizare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

red – Segnaliamo la sentenza del Tribunale di Lucca che stabilisce che l’art. 6 del CCNL Scuola è ancora applicabile. Stiamo parlando di criteri riguardanti l’assegnazione ai plessi, articolazione dell’orario, criteri per l’individuazione del personale da utilizare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il problema. L’art. 6 del CCNL prevede

"h . modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i . criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani

m . criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto"

Il D.Lgs 150/2009 (cd. decreto Brunetta) ha escluso dalla contrattazione integrativa le materie relative alla organizzazione degli uffici e alla gestione del personale, ma d’altro canto è vero che l’articolo 6 del CCNL può essere ritenuto ancora in vigore dato il blocco del rinnovo del contratto.

Le sentenze. L’Avv. Pierfrancesco Petroni, su DirittoScolastico.it segnala che il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 96 del 13 giugno 2013 "In esito alla seconda fase del giudizio ex art. 28 l.300/1970 intentato da CGIL CISL e Cobas avverso il comportamento asseritamente antisindacale di un Dirigente Scolastico che non intendeva contrattare sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL il Tribunale di Lucca, confermando il proprio precedente decreto (già pubblicato in questo stesso sito), ha stabilito che il comportamento censurato è antisindacale, poiché il D.Lgs 150/2009 (cd. decreto Brunetta) non può ritenersi applicabile prima ed a prescindere dal rinnovo del CCNL e dunque le materie previste dall’art. 6 CCNL continuano a formare oggetto di contrattazione d’istituto"

Una sentenza di carattere opposto a quella più recente della Corte di Appello di Napoli, secondo la quale "Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative."

Dunque non esiste una giurisprudenza consolidata, e nelle scuole vi è sempre molta incertezza su questo argomento e sulla correttezza delle decisioni assunte.

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