ATA. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del Personale ATA: domande cartacee entro il 12 agosto 2014

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di Giovanni Calandrino – Guida sulle UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE del PERSONALE ATA, chi può richiederle e la differenza tra Utilizzazione e Assegnazione del personale annuale.

di Giovanni Calandrino – Guida sulle UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE del PERSONALE ATA, chi può richiederle e la differenza tra Utilizzazione e Assegnazione del personale annuale.

Inizialmente la pubblicazione dei movimenti ATA era annunciata per il 25 Luglio 2014 come previsto dall’O. M. 32 del 28 febbraio 2014 ma con la nota ministeriale 6359 del 23 giugno 2014 il MIUR ha reso noto che il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è stato fissato per il 12 luglio mentre la pubblicazione dei movimenti per il 4 agosto.

Naturalmente, allungandosi i tempi di divulgazione dei movimenti, si dilateranno i tempi per la presentazione delle domande di Utilizzazioni e Assegnazioni ATA.

La scadenza per trasmettere la richiesta slitterebbe, quindi al 12 agosto. Come documenta la nota del MIUR del 07 luglio 2014 prot. n. 6870.

Il 26 marzo è stato sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Tutti i modelli di domanda sono stati integrati e adeguati per l’anno scolastico 2014/2015.

Cosa s’intende per Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria ATA?:

Il personale di ruolo (quindi solo chi titolare di contratto a tempo indeterminato) della scuola ha l’opportunità di partecipare alla mobilità annuale, quindi gli è concessa la possibilità di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari senza perdere la titolarità. Tutto ciò è possibile attraverso due modi: l’Utilizzazione o l’Assegnazione.

L’Assegnazione Provvisoria:

L’assegnazione provvisoriapuò essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
  • ricongiungimento ai genitori;

In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

L’Utilizzazione annuale:

L’utilizzazioneannuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.

I destinatari delle utilizzazionisono:

  1. il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
  2. il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2014/2015 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2006/2007 e successivi;
  3. il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove – ai sensi dell’art. 48 – comma 19, del C.C.N.I. 26.2.2014 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
  4. il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 26.2.2014 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
  5. il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
  6. il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
  7. Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di un’unità in ingresso per scuola.
    1. personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio;
  8. il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
  9. il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
  10. il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  11. il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
  12. i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
  13. i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
  14. il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
  15. il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 26.2.2014, in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

Presentazione delle domande:

Il personale ATA potrà presentare domanda cartacea utilizzando i moduli predisposti dal MIUR entro il 12 agosto 2014.

A quale Ufficio vanno presentate le domande?:

  • All’Ufficio Territoriale di Titolarità per il tramite dell’istituto di servizio (se si richiede assegnazioni o utilizzazione sulla propria provincia di titolarità);

In caso di richiesta ad altra provincia:

  • All’Ufficio Territoriale della provincia richiesta e, per conoscenza all’Ufficio Territoriale della provincia di titolarità.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2014: date ufficiali e modelli di domanda. Nota Miur

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