ATA: l’indennità di funzione superiore va pagata per intero, ma conta l’anzianità di servizio dell’assistente amministrativo

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Si dovrà pagare per intero l’indennità di funzione superiore all’AA che sostituisce il DSGA. Ad affermarlo la sentenza emessa dal Tribunale di Roma.

Si dovrà pagare per intero l’indennità di funzione superiore all’AA che sostituisce il DSGA. Ad affermarlo la sentenza emessa dal Tribunale di Roma.

Ecco il testo della sentenza del ricorso presentato da un assistente amministrativo nei confronti del MIUR. Il giudice, infatti, ha ritenuto illegittimo il comportamento che ha adottato l’amministrazione che sulla base della nota del MEF (del 7 gennaio 2012) ha unilateralmente variato il compenso spettante all’assistente amministrativo che esercita la funzione di DSGA, sottraendo dall’indennità spettante la somma percepita in base alla posizione economica orizzontale.

Ma grazie al ricorso presentato, il giudice ha condannato il MIUR e il MEF ad erogare il compenso spettante all’assistente amministrativo oltre alle spese processuali, perché cosi facendo l’amministrazione non ha rispettato quanto prevedono le norme contrattuali ovvero che i due emolumenti (per la posizione economica e per l’indennità di sostituzione) “assolvono a funzioni diverse” e pertanto “in mancanza di una esplicita disposizione contraria, legale o pattizia, essi si cumulano e non si elidono”.

L’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA per più di 15 giorni ha diritto all’indennità di funzione superiore; tale indennità, ai sensi dell’art. 69 del CCNL Scuola del 4/8/95 richiamato dall’art. 146 del CCNL Scuola /2007, va corrisposta nella misura pari al differenziale dei livelli iniziali d’inquadramento del Direttore e dell’assistente.

All’assistente amministrativo che sostituisce il Dsga spetta il compenso per l'incarico specifico come previsto dall'art. 47 del Ccnl/07 nella misura stabilita dal contratto integrativo di scuola o in alternativa il beneficio economico se titolare di I o II posizione economica.

Purtroppo, la legge di stabilità per il 2013 (art. 1 commi 44 e 45), in contrasto con le disposizioni contrattuali, ha stabilito che la misura del compenso spettante è ridotta poiché deve essere determinata per differenza fra il livello di retribuzione iniziale del DSGA e quello complessivamente in godimento dell'assistente incaricato.

In questo modo si va a penalizzare economicamente gli assistenti amministrativi che sostituiscono il DSGA in quanto riduce l’importo dell’indennità sulla base dell’anzianità da loro posseduta.

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