ATA, divieto di supplenza primi sette giorni. Il dirigente può derogare ma sotto sua responsabilità

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Giunge dal Ministero la nota di chiarimento tanto attesa relativamente alle assenze del personale ATA.

Giunge dal Ministero la nota di chiarimento tanto attesa relativamente alle assenze del personale ATA.

Infatti, ricordiamo che la legge di stabilità vieta la sostituzione del personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza.

Il divieto può essere derogato dal dirigente scolastico, sotto la propria responsabilità, se ha la "certezza che l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettivi non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito".

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