ATA: Assegnazioni Provvisorie a.s.2016-17

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Di seguito una esauriente scheda sulle Assegnazioni Provvisorie del personale ATA per il prossimo anno scolastico. In riferimento al nuovo CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del personale scolastico per l’anno 2016-2107

Di seguito una esauriente scheda sulle Assegnazioni Provvisorie del personale ATA per il prossimo anno scolastico. In riferimento al nuovo CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del personale scolastico per l’anno 2016-2107

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

  • ricongiungimento ai genitori.

(in caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica)

Si ricorda che per la precedenza, prevista dall’art. 18 punto IV dell’CCNI “Utilizzazioni e Assegnazioni a.s. 2016-17” il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Alla domanda di assegnazione devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale ( art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento.

IMPORTANTE: per la corretta attribuzione del punteggio è necessario che il comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni , ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

I POSTI DISPONIBILI PER LE ASSEGNAZIONI:

Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part time, l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale, interessato può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole.

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