Assunzioni e priorità scelta sede legge 104/92. Modello negato per le Graduatorie ad esaurimento 2013/14, ma le graduatorie del concorso potrebbero riaprire il discorso

Di Lalla
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Lalla – L’amministrazione centrale ritiene che l’indicazione della priorità nella scelta della sede possa essere effettuata dai docenti solo quando le Graduatorie ad Esaurimento sono aperte per gli aggiornamenti, quindi non per l’a.s 2013/14. Ma bisogna tener conto delle nuove graduatorie derivanti dal concorso.

Lalla – L’amministrazione centrale ritiene che l’indicazione della priorità nella scelta della sede possa essere effettuata dai docenti solo quando le Graduatorie ad Esaurimento sono aperte per gli aggiornamenti, quindi non per l’a.s 2013/14. Ma bisogna tener conto delle nuove graduatorie derivanti dal concorso.

Come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, ci aspettavamo che il Ministero desse la possibilità di comunicare la priorità nella scelta della sede in base alla legge 104/92, unitamente alle altre operazioni annuali (scioglimento riserva, inserimento elenco di sostegno, comunicazione riserva posti legge 68/99), ma trascorso il termine del 17 luglio è stata chiara l’intenzione del Ministero di non inserire il modello di domanda utile per la scelta della sede nelle operazioni di attribuzione di supplenze e ruoli assegnabili da Graduatorie ad esaurimento per l’a.s 2013/14.

Lo scorso anno era stato concesso a tutti di aggiornare tale dato perchè vi era la costituzione della IV fascia e dunque l’inserimento di nuovi candidati che, qualora fossero stati in possesso di tale certificazione, avrebbero potuto creare delle disparità di trattamento con i docenti già inseriti nel 2011. Quest’anno – a parere dell’Amministrazione – non essendoci nuovi inserimenti in graduatoria, non vi è alcun aggiornamento da proporre in merito alla certificazione della legge 104/92 conseguita successivamente all’aggiornamento dello scorso anno.

Tralasciando il carattere e l’importanza che il riconoscimento della legge 104/92 assume per l’avente diritto, bisogna però dire che la novità di quest’anno sarà rappresentata dalla costituzione delle nuove graduatorie di merito del concorso, dalle quali si attingerà per il 50% del reclutamento a tempo indeterminato e per le quali, trattandosi di graduatorie ex novo, deve essere data la possibilità di presentare la certificazione.

Ricordiamo che si tratta di una disposizione che interessa coloro hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, secondo gli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, ossia

  • disabilità personale (art. 21 o comma 6 art.33)
  • per parente in situazione di disabilità (commi 5 e 7 art. 33 legge 104/92)

Alla priorità si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria

Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo, in particolare,

"La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. La priorità nella scelta della sede, per chi beneficia del citato art. 33, è
limitata alla sola provincia ove risiede il congiunto da assistere."

Pertanto il Ministero dovrà necessariamente prendere atto della grave discriminazione che si verrebbe a determinare non permettendo solo ai docenti delle graduatorie ad esaurimento di non aggiornare lo status derivante dall’avero ottenuto i diritti spettanti dalla legge 104/92.

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