Assunti in fase C utilizzati per supplenze superiori a 10 giorni. Il Miur ha il dovere tutelare abilitati graduatorie di istituto

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La legge 107/2015 permette ai Dirigenti Scolastici di utilizzare i docenti dell'organico dell'autonomia per le supplenze temporanee fino a dieci giorni. Vediamo quale interpretazione estensiva ne stanno dando i Presidi e il danno che si viene a creare.

La legge 107/2015 permette ai Dirigenti Scolastici di utilizzare i docenti dell'organico dell'autonomia per le supplenze temporanee fino a dieci giorni. Vediamo quale interpretazione estensiva ne stanno dando i Presidi e il danno che si viene a creare.

Il comma 85 della legge 107/2015 afferma "Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza."

Fin qui, può piacere o meno, ma è la legge approvata in Parlamento a giugno e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2015.

Ad oggi, cioè nell'a.s. 2015/16 dell'organico dell'autonomia abbiamo solo il cosiddetto "potenziamento", costituito dai docenti neoassunti in ruolo e che entro oggi 1° dicembre 2015 hanno assunto servizio nelle scuole di destinazione.

Non conosciamo con esattezza il loro numero, poichè dei 47.465 docenti che hanno accettato la proposta in fase C un numero imprecisato ha differito la presa di servizio al 1° luglio o 1° settembre 2016 per altro lavoro o supplenza.

Quanti siano, in ogni caso, nelle nostre scuole dalla scorsa settimana ci sono dei docenti in più, assunti per ampliare l'offerta formativa e raggiungere gli obiettivi di cui al comma 3 art. 1 della legge 107/2015.

Nella realtà la prima settimana dei potenziatori si è rivelata un mezzo disastro. Ciò è avvenuto perchè le dirigenze scolastiche sono spaesate, avevano pensato di creare sportelli di potenziamento per inglese, matematica e italiano, e si ritrovano con insegnanti di diritto e di musica.

E allora, invece di pensare a ristrutturare il progetto di potenziamento, via con le soluzioni creative: affiancamento dei docenti di classe, e ciliegina sulla torta, assegnazione delle supplenze.

Di tutte le supplenze, non solo di quelle consentite dalla legge 107. Tanto, si lamenterà mai il Miur per un così cospicuo risparmio sulle supplenze?

Ma ai lamentarsi sono i supplenti, coloro che da questo piano di assunzioni sono rimasti esclusi, ma che dovrebbero beneficiare dei posti ancora vuoti.

E in particolare i supplenti abilitati di II fascia delle graduatorie di istituto che in alcune province sono ancora scandalosamente con contratti fino ad avente diritto, in certi casi prorogato fino ad oggi proprio per attendere il neoimmesso in fase C.

Nulla di tutto ciò è nella normativa: il docente assunto in fase C deve attuare i progetti di potenziamento (se non ci sono la scuola si attrezzi per formularli) e il supplente deve coprire, secondo la consueta normativa, i posti vuoti.

Colpevole anche il Miur che fino ad ora non ha emanato specifiche indicazioni sulla fase C, lasciando spazio alla più completa autonomia. Ma questa rischia di calpestare dei diritti.

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