Assegnazioni/utilizzazioni: le nuove FAQ di Orizzonte scuola.

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di Paolo Pizzo – Ringraziamo tutti gli utenti che in questi giorni inviano email alla redazione per una consulenza o semplicemente per complimentarsi del servizio offerto e offriamo loro ulteriori chiarimenti sulle operazioni di assegnazione e utilizzazione. Tutto su Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

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A chi va inviata la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale?

Nella domanda in modalità online non c’è differenza tra domanda di assegnazione/utilizzazione provinciale e interprovinciale. Il sistema online, infatti, permette l’inoltro ESCLUSIVAMENTE all’ATP di competenza. Pertanto, tutte le domande (provinciali/interprovinciali) sono inviate direttamente all’ATP di competenza e non alla scuola di servizio. Si segnala quindi la differenza di procedura tra i trasferimenti e l’assegnazione/utilizzazione provinciali.

Sono possibili assegnazioni provvisorie a punteggio zero?

È possibile.

Ricordiamo che l’assegnazione provvisoria si può chiedere per i seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento ai genitori.

Le precedenze (art. 7 CCNI es. legge 104/92; figlio minore di anni 3 ecc.) non danno punteggio e inoltre il ricongiungimento ai genitori dà punteggio solo se questi ultimi hanno un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre 2014).

Il docente titolare su posto di sostegno che non ha terminato il quinquennio può chiedere assegnazione su posto comune?

No.

Il criterio non cambia tra i trasferimenti e l’assegnazione provvisoria: il docente di sostegno a causa del vincolo quinquennale può chiedere assegnazione provvisoria su posto comune SOLO se ha superato tale vincolo.

All’interno del quinquennio è dunque possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.

Assegnazione provvisoria: nel caso si volessero inserire preferenze di scuole relative ad altri comuni rispetto a quello di ricongiungimento, dopo l’indicazione del codice comune di ricongiungimento esistono altri vincoli?

Affinché tutte le sedi della domanda siano prese in considerazione (ovvero comprese quelle non racchiuse nel comune di ricongiungimento) bisogna necessariamente indicare il codice comune di ricongiungimento prima di indicare sedi o comuni diversi da quest’ultimo.

Questo la corretta indicazione delle sedi:

scuola X nel comune di ricongiungimento; scuola Y nel comune di ricongiungimento e così via e poi codice comune di ricongiungimento (oppure si può indicare direttamente il codice del comune di ricongiungimento come prima sede).

Dopodiché si procede con l’indicazione delle altri sedi (singole scuole ma anche direttamente altri comuni o distretti).

Quest’ultime sedi , non ricomprese nel comune di ricongiungimento, si potranno inserire senza altre accortezze se non quella del “proprio” ordine di preferenza.

Può chiedere l’utilizzazione anche chi non è stato dichiarato soprannumero negli anni precedenti o in questo in corso ma appartiene ad un classe di concorso dichiarata in esubero? In questo caso si può chiedere l’utilizzazione anche per altro ruolo?

L’art. 2 comma 1 lettera b riguarda i docenti dichiarati soprannumerari e prevede che posso chiedere l’utilizzazione:

i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2014/2015 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/2007 e successivi.

Il comma 4 dell’art 2 dispone che i docenti che, PUR NON ESSENDO SOPRANNUMERARI, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO O POSTI ANCHE DI GRADO DIVERSO DI ISTRUZIONE PER I QUALI SIANO IN POSSESSO DEL TITOLO valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. 26.2.2014, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.

Inoltre:

Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, può essere utilizzato d’ufficio?

Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;

b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);

c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora abbia frequentato apposito corso di formazione di cui all’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012.

Le ASSEGNAZIONI D’UFFICIO del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, CHE NON SIA STATO POSSIBILE UTILIZZARE NELLA PROPRIA CLASSE DI CONCORSO, TIPOLOGIA O RUOLO, avvengono anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.

È possibile chiedere utilizzazione interprovinciale?

L’art. 2 comma 4 del CCNI prevede l’utilizzazione interprovinciale solo in questo caso:

" Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente."

Ricordiamo comunque cosa dispone il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 all’art. 10-bis:

Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità»

Pertanto, tale comma poi approvato con la legge 128/2013 non permette di poter presentare domanda di utilizzazione in altra provincia prima che siano trascorsi 3 anni dall’immissione in ruolo.

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