Assegnazioni provvisorie: sei punti per ricongiungimento, il modello per la dichiarazione

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Nelle CASELLE N. 17 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 18 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 22 (docenti scuola I grado e II grado) bisogna indicare il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Nelle CASELLE N. 17 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 18 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 22 (docenti scuola I grado e II grado) bisogna indicare il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà. È valida anche l’indicazione di una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Sono assegnati 6 pp. per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati.

Il punteggio è attribuito:

  • Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela (o la condizione di convivenza come da certificazione anagrafica) che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (completa anche dei dati anagrafici).

  • Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno tre mesi rispetto la data di scadenza della domanda.

  • Anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016.

Il punteggio è altresì attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 ad essi sono assimilati i genitori che si trovino in una delle seguente condizioni:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza

La dichiarazione per esigenze di famiglia

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