Assegnazioni provvisorie: precedenza per assistenza al disabile. Differenze con i trasferimenti

WhatsApp
Telegram

È utile affrontare l’argomento della precedenza per assistenza al familiare con handicap in quanto nelle assegnazioni provvisorie opera in modo molto diverso, e per alcuni versi è più “permissiva”, rispetto a ciò che avviene nei trasferimenti.

È utile affrontare l’argomento della precedenza per assistenza al familiare con handicap in quanto nelle assegnazioni provvisorie opera in modo molto diverso, e per alcuni versi è più “permissiva”, rispetto a ciò che avviene nei trasferimenti.

LA PLATEA DEI BENEFICIARI

Nei trasferimenti la precedenza per assistenza al soggetto con handicap è valida solo per assistere il coniuge, il figlio con disabilità; il genitore con disabilità; per chi esercita la tutela legale.

È prevista inoltre l’assistenza al fratello o alla sorella.

Sono quindi esclusi altri parenti o affini entro il II o III grado.

Nelle assegnazioni, invece, si allarga la platea dei beneficiari anche ai parenti e affini di II e III grado.

Pertanto all’assistenza al proprio figlio, al coniuge, al genitore è aggiunta la possibilità di assistenza al:

  • nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); fratello o sorella; suocero o suocera del titolare; figlio o figlia del coniuge; nonno o nonna del coniuge; nipote (figlio del figlio del coniuge); cognato o cognata. (Parenti o affini entro il II grado);
  • bisnonno o bisnonna; pronipote (figlia o figlio del nipote); nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella); zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre); bisnonno o bisnonna del coniuge; pronipote (figlio del nipote del coniuge); nipote (figlio del cognato o della cognata); zio o zia del coniuge. (Parenti o affini entro il III grado).

Rimane anche intatta la possibilità di ottenere la precedenza da parte di chi esercita la tutela legale.

Inoltre tale precedenza permette di superare il blocco triennale per le assegnazioni interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo l’1/9/2012.

È utile ricordare che per i parenti e affini del TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA TRAFERIMENTO E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Analizziamo qualche differenza tra trasferimenti e assegnazioni provvisorie in ordine alla precedenza di cui stiamo trattando (può sicuramente essere utile anche agli UST che dovranno valutare la domanda).

Trasferimenti: la precedenza per assistenza al genitore (figlio referente unico che assiste il padre o la madre) non è valida per i trasferimenti interprovinciali. È invece valida nei movimenti interprovinciali l’assistenza a tutti gli altri soggetti disabili la cui assistenza è prevista per il trasferimento.

Assegnazioni: la precedenza è valida anche per le assegnazioni interprovinciali per assistenza a TUTTI i parenti e affini sopra menzionati.

Trasferimenti: la disabilità del genitore (il caso quindi di figlio referente unico che assiste il padre o la madre), del coniuge (coniuge che assiste l’altro coniuge), del fratello/sorella deve avere carattere PERMANENTE. Nei trasferimenti, infatti, la disabilità “rivedibile” è prevista SOLO per assistenza al proprio figlio (quindi genitore che assiste il proprio figlio). Ricordiamo ancora che la rivedibilità dell’handicap è prevista anche per il coniuge (oltre che per il proprio figlio) ma solo per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto. Anche per quest’ultima, per esempio, l’handicap del genitore (assistenza al padre o alla madre) deve avere carattere permanente.

Assegnazioni: Nessun vincolo. Pertanto per TUTTI i parenti e affini sopra menzionati la precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’assegnazione provvisoria. Quindi il soggetto disabile non per forza deve avere la disabilità permanente, il vincolo però è che nel caso fosse “rivedibile” la scadenza deve arrivare almeno al 1/9/2015.

LE CERTIFICAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONI

Non cambia molto rispetto a ciò che avviene nei trasferimenti.

Per il genitore che assiste il proprio figlio o per chi assiste il coniuge bisogna comprovare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011:

  • Il rapporto di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile;
  • che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
  • Non è richiesta l’autodichiarazione di esclusività.
  • Nel caso di assistenza al figlio la precedenza è prevista per tutti e due i genitori.

Bisogna ovviamente produrre la certificazione di handicap grave dell’assistito.

Per tutti gli altri soggetti (figlio che assiste il genitore o parenti e affini) bisogna comprovare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011:

  • Il rapporto di parentela con il soggetto disabile.
  • L'attività di assistenza con carattere di unicità
  • Che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Bisogna ovviamente produrre la certificazione di handicap grave dell’assistito.

Inoltre, nel SOLO CASO IL SOGGETTO NON SIA L’UNICO CONVIVENTE CON IL PARENTE DISABILE (o non vi conviva ed esistono il coniuge e altri figli del disabile) bisogna presentare le autodichiarazioni da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, nelle quali è indicato di non potersi occupare del disabile per ragioni esclusivamente oggettive.

Ricordiamo ancora una volta che nel caso di assistenza ai parenti del terzo grado è possibile fruire della precedenza nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore ovvero qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

È utile inoltre sottolineare come a differenza dei trasferimenti in cui la precedenza è “unica” indipendentemente dal soggetto a cui si presta assistenza, nelle assegnazioni le precedenze sono due e inserite in ordine di priorità:

  • l’assistenza al figlio, al coniuge e al genitore è la lettera g del sistema delle precedenze;
  • l’assistenza ai parenti affini di secondo e terzo grado è lettera h del sistema delle precedenze.

Quindi la precedenza di cui alla lettera “g” “precede” quella della lettera “h”.

ATTENZIONE: la precedenza per tutti i soggetti che rientrano nella lettera g e h è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

Tutto lo speciale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile