Assegnazioni provvisorie: FAQ su provincia in cui si ha titolo al ricongiungimento, superamento anno di prova

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FAQ per chiarire gli ultimi dubbi per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria. 

FAQ per chiarire gli ultimi dubbi per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria. 

Sono un docente di fase B/C da concorso assunto in una regione diversa da quella in cui comparivo nelle GM. Cosa vuol dire che mi viene comunque garantita l’assegnazione provvisoria nella provincia in cui ho titolo al ricongiungimento?

Gli assunti in fase B e C dal Concorso 2012 possono indicare tra le preferenze, in subordine alla prima provincia, anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito.

Prendiamo come esempio il docente che era nelle GM della Calabria ed è stato assunto in ruolo in fase B o C nella provincia di Milano.

Tale docente richiede in primis il ricongiungimento nella provincia di Catanzaro perché è la provincia in cui risiedono il coniuge o i figli o comunque quella in cui ha titolo a richiedere l’assegnazione provvisoria. In tale domanda esprimerà le singole preferenze (scuola, comune, distretto, codice provincia).

In modalità cartacea può poi produrre, in subordine alla domanda di cui sopra, domanda di assegnazione provvisoria per altre province calabresi stabilendo una priorità fra le stesse (2. Vibo 3. Crotone, 4. Cosenza). In tali domande (che sono quindi facoltative) andrà inserito solo il codice della provincia senza possibilità di scelta di singole preferenze (scuole, comuni, distretti).

Ciò perché in tali altre province il docente concorrerà per eventuali sedi disponibili secondo l’ordine del bollettino dell’intera provincia non potendo precedere nelle singole sedi chi ha inoltrato domanda per quella provincia come unica scelta.

Quel “comunque garantita l’assegnazione…” sta invece a significare che nell’eventualità che il docente ottenga l’assegnazione in una delle province “in subordine” e solo successivamente nella prima provincia in cui ha diritto al ricongiungimento, può rifiutare la prima assegnazione e accettare la successiva.

Tornado all’esempio, quindi, se il docente il 2 settembre ottiene assegnazione nella provincia di Crotone (provincia in “subordine”) e il 4 settembre in quella di Catanzaro (in cui ha diritto al ricongiungimento) rifiuterà l’assegnazione della provincia di Crotone a accetterà quella per Catanzaro. Crotone annullerà quindi l’assegnazione disposta.

Sono un docente assunto l’1/9/2015 e ho inoltrato domanda di assegnazione anche per altro ordine di scuola pur non avendo ancora il decreto di superamento dell’anno di prova. È valida la domanda?

Ai sensi dell’art 7 del CCNI 2016 l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ruolo o posto di titolarità e, in aggiunta, anche per altri ruoli o altro grado purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l’abilitazione per il ruolo o il grado richiesto. Entrambi i requisiti devono sussistere entro i termini di scadenza delle domande.

È importante quindi che il docente abbia concluso l’anno di prova con esito favorevole, a nulla rilevando che al momento dell’inoltro della domanda non abbia “fisicamente” il decreto di conferma in ruolo.

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