Assegnazioni provvisorie docenti di ruolo: Punteggio per le esigenze di famiglia. Come indicare le sedi

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di Paolo Pizzo – Forniamo a tutti i docenti che richiedono assegnazione provvisoria utili chiarimenti sulla parte relativa alle esigenze di famiglia: Quali punteggi vengono attribuiti? Cosa autodichiarare e cosa certificare? Come indicare le sedi?

di Paolo Pizzo – Forniamo a tutti i docenti che richiedono assegnazione provvisoria utili chiarimenti sulla parte relativa alle esigenze di famiglia: Quali punteggi vengono attribuiti? Cosa autodichiarare e cosa certificare? Come indicare le sedi?

  1. NELLA SEZIONE IN CUI È PREVISTO INDICARE IL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO

Con il tasto “scegli” caricare il comune di ricongiungimento al coniuge, al convivente o al familiare. Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniore secondo la tabella di viciniorità.

Attribuzione del punteggio

per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati

PUNTI 6

Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi (dalla dichiarazione deve risultare il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi).

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014 in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni della nota 5 della tabella relativa alle ESIGENZE DI FAMIGLIA:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

2. NUMERO DEI FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 6 ANNI

Riportare il numero di figli di età fino a 6 anni compiuti entro il 31 dicembre 2014.

Attribuzione del punteggio

per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto 6 anni di età

PUNTI 4

il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014.

  1. NUMERO DEI FIGLI DI ETÀ SUPERIORE AI SEI ANNI MA NON SUPERIORE AI DICIOTTO

Riportare il numero di figli di età compresa fra 6 anni e 18 anni compiuti entro il 31 dicembre 2014.

per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato (maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro…)

PUNTI 3

il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014.

Con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria.

  1. NELLA SEZIONE IN CUI È PREVISTO INDICARE IL COMUNE IN CUI POSSONO ESSERE ASSISTITI IL CONIUGE, I FIGLI MINORATI, TOSSICODIPENDENTI, ETC.

Con il tasto “scegli” caricare il Comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc.

per la cura e l’assistenza dei figli o affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) minorati fisici, psichici o sensoriali,tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

PUNTI 6

ATTENZIONE: TALE RIQUADRO VA COMPILATO SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

Infatti, la valutazione è attribuita SOLO nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura.

La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.

Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.

L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

  1. PREFERENZE

Il codice del comune di ricongiungimento deve essere obbligatoriamente espresso SOLO qualora si richiedano scuole che appartengono a comuni diversi da quello di ricongiungimento. Altrimenti, se si esprimono SOLO scuole che appartengono al comune di ricongiungimento non vi è tale obbligo.

ESEMPIO:

Comune di ricongiungimento LAMEZIA TERME.

Posso esprimere: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme) e fermarmi qui (o ovviamente esprimere altre scuole appartenenti al comune di Lamezia Terme).

Se però volessi esprimere anche una scuola o più scuole appartenenti a comuni diversi da quello di Lamezia Terme (comune di ricongiungimento) o esprimere altri comuni devo necessariamente esprimere il codice comune di Lamezia Terme.

Esempio: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme); CODICE COMUNE DI LAMEZIA TERME; I.C. VIVALDI (scuola situata in diverso comune rispetto a Lamezia Terme); codice comune di CATANZARO ecc.

Ricordiamo altresì che la mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, MA NON COMPORTA L’ANNULLAMENTO DELL’INTERA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

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