Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2016/17: come funzionano le precedenze

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Assegnazione/utilizzazione: la precedenza per assistenza al figlio è prioritaria rispetto all’assistenza al coniuge o al genitore. Prevista anche la precedenza per assistenza ad altri familiari entro il terzo grado. La guida per i docenti e gli Uffici scolastici.

Assegnazione/utilizzazione: la precedenza per assistenza al figlio è prioritaria rispetto all’assistenza al coniuge o al genitore. Prevista anche la precedenza per assistenza ad altri familiari entro il terzo grado. La guida per i docenti e gli Uffici scolastici.

Il CCNI utilizzazioni 2016 recepisce la modifica contenuta nel CCNI per i trasferimenti 2016: al punto relativo all’assistenza per i familiari, la precedenza per assistenza al figlio precede quella per assistenza al coniuge o al genitore. Successivamente è poi riconosciuta la precedenza per assistenza ad altri familiari entro il terzo grado (precedenza quest’ultima non prevista nei trasferimenti).

La PRIMA PRECEDENZA del punto IV dell’art 8/1 del CCNI 2016 riguarda il personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela di soggetto con disabilità in situazione di gravità. A queste si aggiunge, sempre con la stessa priorità, la precedenza per assistenza al fratello/sorella disabile.

  • Genitori che assistono un figlio con handicap grave (o sindrome di down).

Vediamo i requisiti.

  • L’handicap riconosciuto deve essere con connotazione di gravità (art. 3 comma 3).

  • La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016.

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

  • Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione di altri parenti che dichiarino di non potersi occupare del disabile.

  • Non è prevista la condizione di esclusività.

  • La precedenza spetta ad entrambi i genitori.

  • Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

  • Chi esercita la tutela legale.

Al pari della precedenza per il figlio disabile c’è l’istituto della legale tutela.

  • La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

  • Chi si è visto riconoscere dall´autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.

  • L’istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell’amministratore di sostegno.

  • Assistenza al fratello/sorella disabile.

Sempre al pari dell’assistenza al figlio o della legale tutela è prevista la precedenza per chi assiste il fratello o la sorella disabile.

Pur non essendo espressamente prevista nel CCNI delle assegnazioni, tale precedenza è comunque valida anche per la mobilità annuale. Questo perché è comunque prevista dal CCNI 2016 dei trasferimenti ed ha la stessa validità e priorità dell’assistenza al figlio. Così ha infatti stabilito la sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005 (dichiarando in parte incostituzionale il T.U. 151/01) richiamata dall’O.M. 241/2016.

Pertanto, anche nelle assegnazioni e utilizzi le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza solo in caso di scomparsa dei genitori o se questi siano totalmente inabili e incapaci di provvedere all'assistenza del figlio handicappato. Altro requisito deve essere la convivenza con la sorella/fratello disabile (quest’ultimo requisito è espressamente indicato nel punto V dell’art 13/1 del CCNI trasferimenti).

Tale precedenza è equiparata, come ordine di priorità, all’assistenza al figlio o a chi esercita legale tutela.

  • La SECONDA PRECEDENZA riguarda l’assistenza al coniuge o al genitore.

Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore.

Vediamo i requisiti.

  • L’handicap riconosciuto deve essere con connotazione di gravità (art. 3 comma 3).

  • La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016.

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

  • Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

Solo per l’assistenza al genitore:

  1. La condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

  2. La condizione di esclusività dell’assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.

  3. La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l’unico che convive con il soggetto con disabilità.

  • La TERZA PRECEDENZA è per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Vediamo i requisiti

In generale

  • L’handicap riconosciuto deve essere con connotazione di gravità (art. 3 comma 3).

  • La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016.

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

  • Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

L’unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In particolare:

Unico parente o affine ENTRO IL SECONDO GRADO

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); suocero o suocera del titolare; figlio o figlia del coniuge; nonno o nonna del coniuge; nipote (figlio del figlio del coniuge); cognato o cognata.

Le condizioni sono le stesse indicate per l’assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell’handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l’unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc.).

Unico parente o affine ENTRO IL TERZO GRADO (con vincoli rispetto all’assistenza ai parenti entro il secondo grado):

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

bisnonno o bisnonna; pronipote (figlia o figlio del nipote); nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella); zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre); bisnonno o bisnonna del coniuge; pronipote (figlio del nipote del coniuge); nipote (figlio del cognato o della cognata); zio o zia del coniuge.

NOTA BENE: A differenza dell’assistenza ai parenti entro il secondo grado, per i parenti entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Queste circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Per il resto le condizioni sono le stesse indicate per l’assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico (rivedibilità dell’handicap, autodichiarazione di unicità, eventuali autodichiarazioni da parte di parenti o affini o dichiarazione di essere l’unico convivente col disabile, non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati ecc.).

Le guide su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/17

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