Assegnazioni provvisorie docenti: su scuola per assunti entro 2014/15, su ambito territoriale per neoassunti. Miur vuole limitarle ai posti di organico di fatto

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L'ipotesi viene spiegata da Italia Oggi e al momento non trova riscontro nei comunicati sindacali che non hanno riportato nulla relativamente all'incontro del 31 maggio scorso, se non che sono stati esaminati i primi due articoli del contratto.

L'ipotesi viene spiegata da Italia Oggi e al momento non trova riscontro nei comunicati sindacali che non hanno riportato nulla relativamente all'incontro del 31 maggio scorso, se non che sono stati esaminati i primi due articoli del contratto.

Secondo quanto risulta a Italia Oggi, il contratto sulle assegnazioni provvisorie rispecchierebbe quanto già accaduto per la mobilità, predisponendo due fasi: una per docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, che potrebbero richiedere la mobilità annuale su scuola (come avvenuto fino allo scorso anno) e una per i docenti neoassunti nell'a.s. 2015/16, per i quali la mobilità avverrebbe su ambito.

La novità sarebbe quella di potersi scambiare le sedi anche tra province diverse, possibilità finora prevista solo tra coniugi.

Tale ipotesi era già nota e i sindacati l'avevano già contestata: Anche assegnazioni provvisorie docenti 2016/17 su ambito territoriale: le proposte del Miur

La rivista riporta poi un'altra novità, cioè quella di limitare i posti disponibili per le assegnazioni provvisorie ai soli posti disponibili nel cosiddetto organico di fatto, che dall'a.s. 2016/17 sarà costituito sulla base del comma 69 della legge 107/2015.

Sembrerebbe infatti che nell'ipotesi di contratto si legga "solo sui posti di cui all'articolo 1, comma 69 della legge 107/2015". Il comma 69 dispone "All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in ruolo". Fino allo scorso anno si chiamava "organico di fatto".

Se tale ipotesi venisse confermata, il numero delle assegnazioni provvisorie si ridurrebbe notevolmente (anche se è allo studio un decreto per ampliare l'organico di fatto creando circa 30mila nuove cattedre).

Una ipotesi che cozza con quanto recentemente approvato in Parlamento con la legge 26 maggio 2016, n. 89 che invece, estendendo la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria anche ai docenti neoassunti nell'a.s. 2015/16, ha ampliato anche il numero di posti a disposizione.

La nuova legge prevede infatti "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

Quindi posti residui in organico di diritto, posti del potenziamento, a cui aggiungere i posti del nuovo organico di fatto.

La differenza tra le due visioni è sostanziale e la prevalenza dell'una o dell'altra determinerà in modo sensibile la costituzione degli organici per il prossimo anno scolastico e la possibilità di lavorare in una provincia o in una scuola per molti docenti.

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