Assegnazioni provvisorie ATA. Guida compilazione domanda e possibilità “punteggio zero”

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Una scheda riassuntiva per le assegnazioni provvisorie del personale A.T.A., i motivi per cui presentare domanda e la possibilità del punteggio “zero”.

Una scheda riassuntiva per le assegnazioni provvisorie del personale A.T.A., i motivi per cui presentare domanda e la possibilità del punteggio “zero”.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

  • ricongiungimento ai genitori;

In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dall’indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.

P.S. Ricordo che, per il punteggio vanno allegati i titoli previsti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie: coniuge o convivente, figli, genitore. E’ possibile partecipare anche con punteggio = 0 (ad es. nel caso di ricongiungimento ai genitori con età inferiore ai 65 anni).

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

Di seguito ecco la tabella analitica con il “Tipo di Esigenza” e il relativo punteggio assegnato:

  1. per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92 ) o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario). PUNTI 24

(Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di

presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda)

(il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31

dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria)

(il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori inabili. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.)

  1. per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto i sei anni di età.  PUNTI 16

(il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni tra il 1 gennaio e il 31

dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria)

  1. per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. PUNTI 12

(il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i diciotto tra il 1 gennaio e il 31

dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria)

(A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'interessato può

comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il

domicilio nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, , che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni)

  1. per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. PUNTI 24

(La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

  1. figlio disabile ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

  2. figlio disabile, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di elezione del domicilio nella sede dell'istituto medesimo.)

(A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, , che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni)

(Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socioriabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria)

(in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica)

Scadenza Presentazione delle domande: entro il 26 Agosto 2015.

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