Assegnazione provvisoria e preferenza territoriale, è importante ordine inserimento nella domanda

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Le preferenze territoriali esprimibili nella domanda di assegnazione provvisoria sono in numero di 20 per scuola dell’infanzia e scuola primaria e in numero di 15 per scuola secondaria I e II grado.

Le preferenze territoriali esprimibili nella domanda di assegnazione provvisoria sono in numero di 20 per scuola dell’infanzia e scuola primaria e in numero di 15 per scuola secondaria I e II grado.

Chiaramente non è obbligatorio inserire il numero massimo di preferenze previsto, infatti il docente può esprimerne anche solo una e se non potrà essere soddisfatto nella domanda, non otterrà il movimento richiesto. L’assegnazione provvisoria è, infatti, un movimento annuale esclusivamente volontario e al docente non potrà mai essere attribuita una sede d’ufficio.

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta esclusivamente per ricongiungimento familiare e l’unico vincolo che il docente deve rispettare , nella compilazione della domanda, in relazione alle preferenze territoriali, è quello relativo al comune di ricongiungimento o al comune viciniore in assenza di istituzioni scolastiche richiedibili nel comune di ricongiungimento.

Il docente è, infatti, obbligato ad inserire come prime preferenze scuole del comune (preferenze analitiche) o direttamente il comune di ricongiungimento (preferenza sintetica).

E’ utile ricordare che con la preferenza analitica il docente chiede una specifica scuola, mentre con la preferenza sintetica sul comune vengono chieste, indistintamente, tutte le scuole ubicate nel comune, senza ordine di priorità.

Esistono, inoltre importanti differenze nell’assegnazione della sede in seguito a preferenza analitica o sintetica, come chiarisce nel dettaglio l’articolo di OrizzonteScuola

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-cattedra-orario-interna-o-esterna-preferenze-sintetiche-o-analitiche-cosa-cambia

Non sempre, però, il docente che intende chiedere assegnazione provvisoria è interessato a tutte le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento. Infatti uno dei quesiti più frequenti che arrivano alla nostra redazione è il seguente:

Sono sempre obbligato ad inserire, nella domanda di assegnazione provvisoria, preferenza sintetica sul comune di ricongiungimento?

La risposta alla domanda è negativa.

Se il docente non deve chiedere, tra le preferenze, scuole ubicate in altri comuni o assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o altro grado di istruzione, non è obbligato ad inserire il comune di ricongiungimento come preferenza sintetica. In questo caso può inserire tra le preferenze soltanto le scuole, ubicate nel comune di ricongiungimento, dove vorrebbe avere l’assegnazione provvisoria.

Se, invece, il docente vuole esprimere preferenze anche per scuole ubicate in altri comuni o assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o altro grado di istruzione, è obbligato ad inserire preferenza sintetica sul comune di ricongiungimento prima di inserire preferenze per altri comuni, altrimenti queste non saranno considerate.

Quindi l’omissione della preferenza sintetica sul comune di ricongiungimento non determina l’annullamento della domanda, ma questa verrà valutata solo per le preferenze relative al comune di ricongiungimento per la stessa classe di concorso o posto di titolarità, come stabilisce l’art.7 comma 9 dell’ipotesi di CCNI:

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Un altro dubbio espresso dai docenti ed esternato con quesito specifico alla redazione di OrizzonteScuola, è il seguente:

Se voglio chiedere tutte le scuole del comune con preferenza sintetica, ma voglio indicare una priorità solo per alcune di queste scuole, con quale ordine devo inserire le preferenze?

E’ utile chiarire che le preferenze analitiche su uno specifico comune devono precedere la preferenza sintetica su quel comune.

Se, quindi, il docente vuole indicare una priorità solo per alcune scuole del comune chiesto con preferenza sintetica, dovrà inserire prima la preferenza analitica su queste scuole e, solo successivamente, completerà la richiesta per le altre scuole del comune inserendo preferenza sintetica sul comune.

In questo modo il docente avrà la garanzia che verrà considerata prioritariamente un’eventuale disponibilità di cattedre nelle scuole chieste analiticamente e, solo in mancanza di queste, verranno prese in considerazione le altre scuole del comune come richieste mediante preferenza sintetica.

Se viene inserita prima la preferenza sintetica sul comune X e successivamente quella analitica su specifica scuola del comune X, quest’ultima verrà “annullata” perché già compresa nella preferenza sintetica già espressa e la scuola verrà valutata senza la priorità desiderata dal docente

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