Assegnazione provvisoria in altra provincia negata ai docenti assunti dal 1° settembre 2011. Le eccezioni

Di Lalla
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Lalla – L’ipotesi di contratto firmata il 15 maggio 2013 conferma il divieto per un quinquennio di assegnazione provvisoria in altra provincia per il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1° settembre 2011. Eccezione per chi fruisce di alcune precedenze.

Lalla – L’ipotesi di contratto firmata il 15 maggio 2013 conferma il divieto per un quinquennio di assegnazione provvisoria in altra provincia per il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1° settembre 2011. Eccezione per chi fruisce di alcune precedenze.

Le precedenze sono previste ai punti I, III, IV, VI e VII dell’art.8

Art. 8 della bozza di Contratto

punto I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

punto III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

punto IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:

  • coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
  • solo unico figlio/a individuato come referente unico che presta in grado di prestare assistenza al genitore; tale condizione di referente unico unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

h) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con h) autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti g ed h:
– la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. dell’11.03.2013, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. n 9 del 13.03.2013. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

– la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

– La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

punto VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 – del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

punto VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria

N.B. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui all’art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’ altra provincia.

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