Assegnazione provvisoria 2014/15: chi può chiederla, per quante province, effetti su anzianità di servizio. La guida

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di Paolo Pizzo – Speciale Assegnazioni Provvisorie a.s. 2014/2015: Chi può chiederla. Per quante province. Richiesta per altri gradi di istruzione. Effetti sull’anzianità di servizio. Chi supera il vincolo dei tre anni. Le FAQ di Orizzonte Scuola. Le date di presentazione della domanda

di Paolo Pizzo – Speciale Assegnazioni Provvisorie a.s. 2014/2015: Chi può chiederla. Per quante province. Richiesta per altri gradi di istruzione. Effetti sull’anzianità di servizio. Chi supera il vincolo dei tre anni. Le FAQ di Orizzonte Scuola. Le date di presentazione della domanda

 La domanda di assegnazione provvisoria riguarda esclusivamente il personale con contratto a tempo indeterminato

Quali sono i motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria?

L’assegnazione provvisoria è regolata dall’art. 7 del CCNI utilizzazioni/assegnazioni 2014/15 e può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

1. ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

2. ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

4. ricongiungimento ai genitori.

Cosa comporta ai fini dell’anzianità di servizio ottenere l’assegnazione provvisoria?
L’anno trascorso in assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, non interrompe l’anzianità di servizio (anche se ottenuta per altro grado di scuola per cui si possegga l’abilitazione richiesta). Pertanto, tale anno sarà considerato servizio a tutti gli effetti.

NOTA BENE

L’assegnazione provvisoria, indipendentemente se provinciale o interprovinciale, interrompe invece il PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ nella scuola di attuale titolarità.

Inoltre, l’assegnazione provvisoria provinciale (NON quella interprovinciale) oltre ad interrompere il punteggio di continuità fa perdere anche il bonus dei 10 pp. eventualmente acquisito.

Ricordiamo infatti che ai sensi della nota 5 ter della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI trasferimenti il bonus si concretizza se nel periodo tra l’a.s. 2000/01- e 2007/08 sia stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Pertanto, tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito PROVINCIALE, il trasferimento, il passaggio o l’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

Giova in ultimo ricordare che il punteggio di continuità e quello del bonus non si perdono se ad ottenere l’assegnazione provvisoria è il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.

Quante province si possono richiedere?

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per UNA sola provincia. Pertanto, o si richiede l’assegnazione provinciale o quella interprovinciale (avendone ovviamente i requisiti).

Quante sedi si potranno esprimere?

Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione: scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.

Si precisa che i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

In quali casi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità?

Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del COMUNE DI TITOLARITÀ, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

Per poter richiedere l’assegnazione provvisoria bisogna aver superato l’anno di prova?

No. Si può richiedere l’assegnazione provvisoria per il grado di istruzione di APPARTENENZA anche senza aver svolto o superato l’anno di prova.

È possibile richiedere assegnazione provvisoria anche per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza? Ci sono dei vincoli?

È possibile richiedere assegnazione provvisoria oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione a due condizioni:
Che si sia SUPERATO L’ANNO DI PROVA: a differenza di ciò che accade per il grado di istruzione di appartenenza non sono infatti consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione DIVERSO da quello di appartenenza nei confronti del personale che NON ABBIA superato il periodo di prova;

Che si sia in possesso dell’abilitazione per l’eventuale altro grado richiesto: bisogna essere in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 26.2.2014.

NOTA BENE

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è AGGIUNTIVA rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso PRECEDE quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

Inoltre, le operazioni di assegnazione provvisoria DA ALTRA PROVINCIA O PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO O PER ALTRO POSTO O GRADO D’ISTRUZIONE saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2014/2015.

L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di RELIGIONE CATTOLICA può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza (Alla domanda deve essere allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta).

Chi può chiedere assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità?

Può partecipare all’assegnazione provvisoria per la PROVINCIA DI TITOLARITÀ, per i SOLI motivi indicati nella prima FAQ, tutto il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA nell’a.s. 2013/14 e ovviamente negli anni scolastici precedenti.

NOTA BENE

Non rileva la decorrenza economica, ma quella GIURIDICA dell’immissione in ruolo. A mo’ di esempio, quindi, potrà richiedere assegnazione provvisoria, avendone ovviamente i requisiti, anche il docente sul sostegno nominato in ruolo a marzo con decorrenza giuridica 1/9/2013 ed economica 1/9/2014 e tuttora “supplente”.

Chi può chiederla per altra provincia?

Possono chiedere l’assegnazione provvisoria per ALTRA PROVINCIA, sempre per i SOLI motivi indicati nella prima FAQ, tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2011/12, anche solo GIURIDICAMENTE (quindi decorrenza giuridica 1/9/2011) e negli anni scolastici precedenti. Giova infatti ricordare che il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2012, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione (art. 15 comma 10-bis della L. n. 128/13).

Chi può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia pur non avendo maturato il triennio previsto dall’art. 15 comma 10-bis della L. n. 128/13?(cioè chi è escluso dal vincolo triennale)

Può chiedere assegnazione provvisoria per ALTRA PROVINCIA il docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1° SETTEMBRE 2012 E ANNI SUCESSIVI (compreso quindi il neo assunto in ruolo, anche giuridicamente, nell’a.s. 2013/14, compresi i docenti sul sostegno nominati in ruolo a marzo con decorrenza giuridica 1/9/2013 ed economica 1/9/2014 e tuttora “supplenti”) che rientri in una delle seguenti precedenze (art. 8 punti I, III, IV, VI e VII CCNI utilizzazioni/assegnazioni 2014/15, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento):

PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento.
ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia: coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.

solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

h) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti g ed h:
– la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 26.2.2014, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. 32 del 28.2.2014. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
– la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
– La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

PER LE LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI
Le lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari CON PROLE DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2012 e successiva, che hanno FIGLI DI ETÀ SUPERIORE A TRE ANNI E FINO AD OTTO, pur non avendo diritto alla precedenza, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’ altra provincia.

NOTA BENE
Mentre le lavoratrici madri e i lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni non solo superano il vincolo del triennio ma fruiscono anche di una precedenza, le lavoratrici madri e i lavoratori padri con figli superiore a tre anni e fino ad otto superano il vincolo del triennio MA NON FRUISCONO DI UNA PRECEDENZA. In poche parole a questi ultimi è concesso solo di presentare domanda di assegnazione provvisoria, per un’altra provincia e prescindendo dal vincolo triennale, ma non potranno fruire della precedenza.

PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 – del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994.
La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

Chi non potrà richiedere assegnazione provvisoria?
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato che non abbia le motivazioni di cui alla prima FAQ. Non sono altresì consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2014 (indipendentemente se abbia o meno i motivi richiesti).

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