Aspettativa senza stipendio per altro lavoro pubblico: è legittima

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Gentile redazione di OS nel vostro articolo " Incompatibilità, non è possibile cumulare rapporti di impiego pubblico. Docente assunto in altro ente deve lasciare la scuola " si riporta una nota poco chiara (basti vedere l'ultima frase di tale nota) dell'Ufficio scolastico della Toscana.

Gentile redazione di OS nel vostro articolo " Incompatibilità, non è possibile cumulare rapporti di impiego pubblico. Docente assunto in altro ente deve lasciare la scuola " si riporta una nota poco chiara (basti vedere l'ultima frase di tale nota) dell'Ufficio scolastico della Toscana.

Nel vostro articolo, che prende come riferimento la nota in parola, è scritto che "coloro i quali dovessero instaurare un altro rapporto di pubblico impiego, oltre la scuola, non possono mantenere il posto in quest'ultima e devono conseguentemente cessare dal servizio": ciò è corretto nel senso che non si possono percepire contemporaneamente (si badi bene: contemporaneamente) due stipendi pubblici, quindi non è possibile, per esempio, lavorare la mattina a scuola e fare l'impiegato della Prefettura nel pomeriggio.

Tuttavia occorre osservare che, almeno per un anno e senza stipendio, il docente può, in base all'art. 18 del CCNL Scuola, svolgere un altro lavoro pubblico o privato richiedendo alla scuola un anno di aspettativa senza stipendio e senza decorrenza dell'anzianità di servizio; resta ovviamente inteso che decorso l'anno di aspettattiva il docente non potrà mantenere sia il lavoro a scuola sia il secondo lavoro pubblico.

Al riguardo si può anche leggere la guida che OS ha pubblicato: " Aspettativa per motivi di lavoro, si può fare ".

Cordiali saluti

prof. Alessandro Negroni

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